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Alimenti preimballati: reintrodotto l’obbligo di indicare lo stabilimento di produzione o confezionamento degli alimenti in etichetta
L’obbligo era già sancito dalla legge italiana, ma è stato abrogato in seguito al riordino della normativa europea in materia di etichettatura alimentare che tutt’ora non lo prevede (Reg 1169/2011). L’Italia ha stabilito la sua reintroduzione al fine di garantire, oltre che una corretta e completa informazione al consumatore, una migliore e immediata rintracciabilità degli alimenti da parte degli organi di controllo e, di conseguenza, una più efficace tutela della salute. Esigenza già fortemente manifestata anche da molte aziende di produzione che hanno volontariamente (ad oggi) optato per il mantenimento di tale indicazione in etichettta.
Va comunque tenuto presente che la reintroduzione dell’obbligo è vincolato solo alla merce che circola in Italia, in quanto per i prodotti alimentari destinati al solo mercato europeo l’indicazione dello stabilimento di produzione può essere tranquillamente omessa in quanto l’art. 9 del Regolamento 1169/11 UE non lo prevede.
La legge di delega affida la competenza per il controllo del rispetto della norma e l’applicazione delle eventuali sanzioni all’Ispettorato repressione frodi.
Il provvedimento prevede un periodo transitorio di 180 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, per lo smaltimento delle etichette già stampate, e fino a esaurimento dei prodotti etichettati prima dell’entrata in vigore del decreto ma già immessi in commercio.