Antincendio: La scadenza per le nuove attività introdotte dal DPR 151/2011


Antincendio: La scadenza per le nuove attività introdotte dal DPR 151/2011

 

Con le modifiche introdotte dal D.L. 69/2013, entro il 7 ottobre 2014 le nuove attività relative all'Allegato I al D.P.R. 151/2011 dovranno espletare gli adempimenti previsti dal decreto in materia di prevenzione degli incendi. Riportiamo a questo proposito un elenco (non esaustivo) di alcune delle attività nuove o modificate dal DPR 151/2011:

(l'articolo continua)

attività n. 55: attività di demolizioni di veicoli e simili con relativi depositi, di superficie superiore a 3.000 mq;

 

attività n. 66: strutture turistico-ricettive nell'aria aperta (campeggi, villaggi-turistici, ecc.) con capacità ricettiva superiore a 400 persone;

 

attività n. 67: asili nido con oltre 30 persone presenti;

 

attività n. 68: strutture sanitarie che erogano prestazioni di assistenza specialistica in regime ambulatoriale, ivi comprese quelle riabilitative, di diagnostica strumentale e di laboratorio, di superficie complessiva superiore a 500 mq (dunque non solo ospedali e case di cura ma anche strutture come, ad esempio, i poliambulatori);

 

attività n. 73: edifici e/o complessi edilizi a uso terziario e/o industriale caratterizzati da promiscuità strutturale e/o dei sistemi delle vie di esodo e/o impiantistica con presenza di persone superiore a 300 unità, ovvero di superficie complessiva superiore a 5.000 mq, indipendentemente dal numero di attività costituenti e dalla relativa diversa titolarità (ad esempio uffici + attività commerciali);

 

attività n. 75: autorimesse pubbliche e private, parcheggi pluriplano e meccanizzati di superficie complessiva coperta superiore a 300 mq; locali adibiti al ricovero di natanti ed aeromobili di superficie superiore a 500 mq; depositi di mezzi rotabili (treni, tram ecc.) di superficie coperta superiore a 1.000 mq (non solo stabilimenti di produzione di mezzi rotabili, ma anche depositi);

 

attività n. 72: edifici sottoposti a tutela ai sensi del d.lgs. 22 gennaio 2004, n. 42, aperti al pubblico, destinati a contenere biblioteche ed archivi, musei, gallerie, esposizioni e mostre, nonché qualsiasi altra attività contenuta nell'allegato;

 

attività n. 78: aerostazioni, stazioni ferroviarie, stazioni marittime, con superficie coperta accessibile al pubblico superiore a 5.000 mq; metropolitane in tutto o in parte sotterranee;

 

attività n. 79: interporti con superficie superiore a 20.000 mq;

 

attività n. 80: gallerie stradali di lunghezza superore a 500 m e ferroviarie superiori a 2.000 m;

 

attività n. 18: esercizi di minuta vendita e/o depositi di sostanze esplodenti classificate come tali dal regolamento di esecuzione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, e s.m.i. Esercizi di vendita di artifici pirotecnici declassificati in "libera vendita" con quantitativi complessivi in vendita e/o deposito superiori a 500 kg, comprensivi degli imballaggi.

 

Ricordiamo, inoltre, che sulla base della definizione dell'attività n. 13 si evince che "qualsiasi distributore di gasolio, costituisce attività soggetta", mentre invece, secondo la previgente normativa, "i distributori mobili installati all'interno di aziende agricole, cave per estrazione di minerali, cantieri stradali e ferroviari (campo di applicazione del DM 19 marzo 1990) non costituivano attività soggetta". 

 

Ricordiamo, infine, che sempre per effetto del D.L. 69/2013 gli enti e i privati responsabili delle nuove attività introdotte all'Allegato I, esistenti alla data di pubblicazione del DPR 151/2011, sono comunque esentati dalla presentazione dell'istanza preliminare di cui all'articolo 3 del citato decreto qualora già in possesso di atti abilitativi riguardanti anche la sussistenza dei requisiti di sicurezza antincendio, rilasciati dalle competenti autorità.

 

Per ulteriori approfondimenti e/o chiarimenti in merito

 

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