Aprire un esercizio di somministrazione alimenti e bevande

L’attività di somministrazione di alimenti e bevande è la vendita per il consumo sul posto, che comprende tutti i casi in cui gli acquirenti consumano, con apposito servizio assistito, i prodotti nei locali dell’esercizio o in un’area aperta al pubblico, attrezzati a questo scopo. 

Il rilascio dell’autorizzazione è di esclusiva competenza comunale. Gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande sono costituiti da un’unica tipologia commerciale fatti salvi i limiti previsti dalle norme igienico-sanitarie.

Le attività di somministrazione può essere svolta:

  • all’interno di pubblici esercizi dove la vendita per il consumo di alimenti e bevande avviene sul posto, sia all’interno dell’esercizio che all’esterno, in un’area attrezzata a tal fine. Per pubblici esercizi si intendono i bar, le tavole fredde, i ristoranti, ecc.;
  • in via temporanea cioè svolta in occasione di riunioni straordinarie di persone, nei locali e nei luoghi in cui si svolgono e per la durata delle stesse;
  • all’interno di circoli privati fatta a favore dei propri associati, presso la sede ove sono svolte le attività istituzionali;
  • nell’ambito di altre attività congiuntamente ad attività di intrattenimento, sale da ballo, locali notturni, stabilimenti balneari, impianti sportivi ed altri esercizi similari, nei quali si configura come attività non prevalente, in esercizi situati all’interno, teatri, sale da concerti e simili; mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, amministrazioni,enti e scuole nei quali la somministrazione viene effettuata al pubblico;
  • al domicilio del consumatore (catering) rivolta esclusivamente al consumatore stesso, ai familiari e alle persone da lui invitate presso il suo domicilio (casa privata, residenza storica, azienda, sede congressuale,ecc.).con fornitura di pasti a sul posto per banchetti, matrimoni, fiere, ecc. 

Gli esercizi di somministrazione aperti al pubblico autorizzati possono vendere per asporto i prodotti per i quali sono stati autorizzati alla somministrazione e sono abilitati all’installazione e all’uso di apparecchi radiotelevisivi ed impianti per la diffusione sonora e di immagini, nonché di giochi, nel rispetto delle disposizioni previste dalle leggi di settore.

L’installazione di distributori automatici per la somministrazione di alimenti e bevande in locali aperti al pubblico esclusivamente adibiti a tale attività è soggetta alle medesime disposizioni  fatto salvo la segnalazione certificata di inizio attività.

Le seguenti sono condizioni necessarie per esercitare l’attività di somministrazione di alimenti e bevande:

1. Requisiti morali: il titolare di impresa individuale o il legale rappresentante, i soci e il preposto della società devono essere in possesso dei requisiti morali definiti nell’ art. 71, c. 1, del d.lgs. 59/2010.

Non possono esercitare l’attività coloro che hanno riportato, con sentenza passata in giudicato, una condanna per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, per delitti commessi in stato di ubriachezza o in stato di intossicazione da stupefacenti, per reati concernenti la prevenzione dell’alcolismo, le sostanze stupefacenti o psicotrope, il gioco d’azzardo, le scommesse clandestine, per infrazione alle norme sui giochi.

Il divieto di esercizio dell’attività, permane per la durata di cinque anni a decorrere dal giorno in cui la pena è stata scontata. Qualora la pena si sia estinta in altro modo, il termine di cinque anni decorre dal giorno del passaggio in giudicato dalla sentenza, salvo riabilitazione.

Qualora sia stata concessa la sospensione condizionale della pena, non si applica il divieto di esercizio dell’attività.

2. Requisiti professionali: in caso di vendita di prodotti alimentari il titolare di impresa individuale o il legale rappresentante o preposto della società devono essere in possesso di almeno uno fra i requisiti professionali di cui alla normativa vigente.

Per l’esercizio dell’attività è necessario il possesso di uno dei seguenti requisiti professionali:

  • avere frequentato, con esito positivo, un corso professionale per il commercio o per la preparazione o la somministrazione degli alimenti, istituito ai sensi delle normative regionali o delle Province autonome di Trento e Bolzano;
  • avere prestato la propria opera, per almeno due anni anche non continuativi nel quinquennio precedente, presso imprese esercenti l’attività nel settore alimentare o nel settore della somministrazione di alimenti e bevande, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita, all’amministrazione o alla preparazione degli alimenti o in qualità di socio lavoratore o in qualità di coadiutore familiare se trattasi di coniuge, parente o affine, entro il terzo grado, dell’imprenditore, comprovata dall’iscrizione all’INPS;
  • essere in possesso di laurea, anche triennale, o diploma di scuola secondaria superiore o di altra scuola a indirizzo professionale, almeno triennale, purché nei corsi di studio siano previste materie attinenti al commercio ovvero alla preparazione o alla somministrazione degli alimenti.

Sono considerati in possesso dei requisiti professionali per la somministrazione di alimenti e bevande i dipendenti di amministrazioni pubbliche inquadrati con profilo professionale di cuoco ed aiuto cuoco anteriormente alla data di entrata in vigore del Testo unico del Commercio.

In caso di società, associazioni, organismi collettivi, i requisiti devono essere posseduti dal legale rappresentante o da un preposto all’esercizio. Lo stesso soggetto non può contemporaneamente essere preposto all’esercizio dell’attività per più società, associazioni, organismi collettivi.

Ai cittadini provenienti da altre regioni o da paesi dell’Unione europea sono riconosciuti i requisiti per l’esercizio dell’attività previsti dalle rispettive normative.

Ai cittadini e alle società di Stati non appartenenti all’Unione europea si applicano le norme statali ed internazionali in materia di riconoscimento di titoli di studio.

Altre condizioni necessarie

Conformità dei locali: il locale dell’esercizio deve rispettare la normativa vigente compresa quella in materia di prevenzione incendi, urbanistica, igienico-sanitaria e di tutela dell’inquinamento acustico. I locali dove si intende svolgere l’attività devono inoltre avere caratteristiche costruttive conformi al Decreto Ministeriale 17 dicembre 1992 n. 564.

Sorvegliabilità Esterna: – I locali e le aree devono avere caratteristiche costruttive tali da non impedire la sorvegliabilità delle vie di accesso o di uscita. – Le porte e gli altri ingressi devono consentire l’accesso diretto dalla strada o da altro luogo pubblico e non possono essere utilizzati per l’accesso di abitazioni private. – In caso di locali parzialmente interrati gli accessi devono essere integralmente visibili dalla strada o da altro luogo pubblico. – In caso di locali posti ai piani superiori possono essere imposte altre determinate prescrizioni.

Sorvegliabilità Interna: – Le porte interne, ad esclusione dei servizi igienici e dei vani non aperti al pubblico, non possono essere chiuse a chiave o con altri sistemi di chiusura che non consentono un immediato accesso. – Gli eventuali locali interni non aperti al pubblico devono essere comunicati al momento della richiesta di rilascio dell’autorizzazione. – Negli eventuali locali interni non aperti al pubblico deve sempre essere consentito l’accesso agli ufficiali e agli agenti di pubblica sicurezza. – Deve essere osservata mediante targhe o altre indicazioni l’identificabilità degli accessi ai vani interni dell’esercizio e delle vie di uscita. – Inoltre, nessun impedimento deve frapporsi all’ingresso o uscita del locale durante l’orario di apertura e le porte di accesso devono sempre consentire l’apertura dall’esterno.

Requisiti strutturali e requisiti accessori professionali e qualitativi: limitatamente ai Comuni che hanno provveduto a determinare i criteri di programmazione per il rilascio delle autorizzazioni prevedendo la suddivisione del territorio comunale in zone, il titolare di impresa individuale o il legale rappresentante deve essere in possesso dei livelli qualitativi minimi previsti per la zona in cui l’attività è ubicata.

Per i cittadini degli Stati membri dell’Unione europea e società costituite in conformità con la legislazione di uno Stato membro dell’Unione europea ed aventi la sede sociale, l’amministrazione o il centro dell’attività principale all’interno dell’Unione europea, l’accertamento dei requisiti morali e professionali viene effettuato in base a quanto previsto dal decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206;

Per i cittadini non appartenenti all’Unione europea l’accertamento dei requisiti morali e professionali viene effettuato in base alle disposizioni delle normative internazionali vigenti.

Cosa occorre fare

In tutti gli altri casi è necessario:
– essere in possesso dei requisiti sopra indicati
– inoltrare, a seconda dei casi, apposita SCIA (Segnalazione Certificata Inizio Attività) al SUAP (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune ove si trova ubicata fisicamente l’attività.

Tempi
Per le aree in cui è prevista la programma zione comunale l’attività può avere inizio dopo il rilascio dell’autorizzazione entro 60 giorni dalla data di presentazione della richiesta), salvo diversa comunicazione da parte dello Sportello unico.
In tutti gli altri casi l’attività può essere iniziata subito dopo la presentazione della SCIA.
Note
Il rilascio delle autorizzazioni non è in ogni caso soggetto alle restrizioni derivanti dalla programmazione comunale quando l’attività di somministrazione di alimenti e bevande è effettuata:

a) negli esercizi nei quali la somministrazione è svolta congiuntamente ad attività di intrattenimento, in sale da ballo, locali notturni, impianti sportivi ed altri esercizi similari, all’interno di stazioni funiviarie e lungo le piste da sci. L’attività di intrattenimento deve comunque essere prevalente rispetto all’attività di somministrazione per superficie ad essa dedicata. Non costituisce attività di intrattenimento la semplice musica di accompagnamento e compagnia;
b) negli esercizi situati all’interno delle aree di servizio dell’autostrada, nelle stazioni dei mezzi pubblici di trasporto e nei mezzi pubblici di trasporto;
c) negli esercizi posti nell’ambito degli impianti stradali di distribuzione di carburanti sempre che l’attività sia funzionalmente e logisticamente svolta in connessione con l’attività di distribuzione di carburanti e l’autorizzazione sia rilasciata esclusivamente a favore di soggetti titolari dell’autorizzazione per l’esercizio di impianti di distribuzione di carburante di cui all’articolo 10 della legge regionale 21 dicembre 2000, n. 36 (Norme di indirizzo programmatico per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti per autotrazione);
d) negli esercizi di somministrazione annessi ai rifugi alpini;
e) nelle mense aziendali e negli spacci annessi ad aziende, enti, pubblici o privati, e scuole, nei quali la somministrazione è effettuata esclusivamente nei confronti del personale dipendente e degli studenti;
f) nel domicilio del consumatore;
g) in forma temporanea In occasione di fiere, feste o di altre riunioni straordinarie di persone;
h) all’interno di ospedali, case di cura, parrocchie, oratori, comunità religiose, asili infantili, case di riposo, caserme;
i) all’interno di musei, cinema, teatri, sale da concerto ed altri locali simili.

Per ogni informazione ed approfondimento in merito è possibile rivolgersi ai nostri uffici

Tel. 0731/239411 (Ufficio Affari Generali: aspetti relativi alla modulistica ed alle comunicazioni di avvio attività in generale ed alla trasmissione degli atti al SUAP)

Tel. 0731/712180 (Ufficio Tecnico per aspetti in relazione alle norme igienico-sanitarie)

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Aprire un esercizio di somministrazione alimenti e bevande

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