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Cessione di alimenti di origine animale in ambito locale tra aziende del commercio al dettaglio: oltre il 40% del volume di affari serve il bollo CE
Con la DGR 140/2016 la PF Veterinaria della Regione Marche fornisce chiarimenti in merito alla cessione di alimenti di origine animale da un laboratorio annesso ad un esercizio al dettaglio e/o somministrazione in ambito locale ed in quantità marginale.
Ad esempio rientra in questa casistica la cessione di carne da parte di una macelleria ad un ristorante oppure la fornitura di pesce da parte di una pescheria ad un minimarket che lo rivenderà.
Nello specifico signicìfica che:
- la vendita può essere effettuata solo nella provincia in cui risiede l’attività e nelle province contermini
- il valore del prodotto non può superare il 40% dei prodotti di origine animale lavorati/anno
- le imprese che intendono effettuare tale attività devono effettuare una NIA di modifica produttiva e assicurare il rispetto delle prescrizioni del Reg. CE n. 852/2004
- il manuale di autocontrollo dovrà essere implementato con tale attività
- l’OSA deve conseguentemente compilare il registro di carico e scarico di cui al fac-simile della DGR 140/2016
Il mancato rispetto della DGR 140/2016 e la mancata applicazione di quanto sopra riportato è sanzionabile ai sensi del Dlgs 193/2007.
Il superamento della percentuale del 40% determina l’obbligo da parte dell’impresa di presentare istanza di riconoscimento ai sensi del Reg 853/04 (bollo CE).