Chiarimenti del Ministero della Salute circa i sacchetti per alimenti disponibili a libero servizio

Chiarimenti del Ministero della Salute circa i sacchetti per alimenti disponibili a libero servizio

Con la Circolare del 27/04/2018 il Ministero della Salute fornisce ulteriori chiarimenti in merito alle nuove disposizioni in materia di produzione e commercializzazione dei sacchetti per alimenti disponibili a libero servizio introdotte con l’art. 226-ter del Dlgs 3 aprile 2006 n. 152.

Nel fornire tali chiarimenti il Ministero della Salute prende spunto dal parere espresso dal Consiglio di Stato del 21 marzo 2018, per cui ” deve ammettersi la possibilità di utilizzare – in luogo delle borse ultraleggere messe a disposizione, a pagamento, nell’esercizio commerciale – contenitori alternativi alle buste in plastica, comunque idonei a contenere alimenti quali frutta e verdura, autonomamente reperiti dal consumatore“.

In tal caso ogni involucro deve risultare idoneo all’imballaggio degli alimenti e i materiali che sono destinati al contatto con gli alimenti devono essere conformi alla normativa vigente che regola il settore.

Deve inoltre trattarsi di sacchetti monouso (quindi non riutilizzabili), nuovi (non usati in precedenza), integri, acquistati al di fuori degli esercizi commerciali, conformi alla normativa sui cosiddetti MOCA ed alle norme ambientali.

Le imprese hanno dal canto loro la responsabilità dell’integrità e sicurezza dei prodotti venduti all’interno dell’esercizio commerciale e devono esercitare un controllo su tutti i fattori potenzialmente pregiudizievoli per la sicurezza dei prodotti compravenduti nel punto vendita e pertanto controllare i sacchetti che il consumatore intende utilizzare.

Quindi devono essere controllati e garantiti sia i sacchetti messi a disposizione dell’esercizio commerciale che quelli introdotti autonomamente dal consumatore.

Ciò comporta che l’esercizio commerciale possa vietare l’utilizzo di contenitori autonomamente reperiti dal consumatore qualora trattasi di sacchetti non conformi alla normativa ambientale e/o igienico sanitaria.

La circolare si conclude con il fatto che l’uso di contenitori alternativi impedirebbe il corretto calcolo della tara (le bilance degli esercizi sono già tarate con i sacchetti messi a disposizione dall’esercizio stesso). Su tale argomento si richiamano le necessarie valutazioni in merito a cura del Ministero dello Sviluppo Economico.

Cartello di avviso per la clientela

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