Decreto Legge 18 maggio 2021 “Calendario Riaperture”

Con il DECRETO-LEGGE 18 maggio 2021, n. 65 In vigore dal 19 Maggio 2021 è stato ufficializzato un calendario di riaperture. Di seguito una sintesi.

NOVITA’ ZONA GIALLA

Dal 19/5

– coprifuoco alle ore 23 fino alle ore 5, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

Con ordinanza del Ministro della salute possono essere stabiliti limiti orari agli spostamenti diversi da quelli indicati per eventi di particolare rilevanza

Dal 22/5

– aprono tutti gli esercizi commerciali in mercati, centri commerciali, gallerie e parchi commerciali nelle giornate festive e prefestive.

– aprono gli impianti di risalita in montagna

Dal 24/5

– apertura palestre al chiuso, in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI),

Dal 1/6

– le attività dei servizi di ristorazione, svolte da qualsiasi esercizio, sono consentite, anche al chiuso, nel rispetto dei limiti orari agli spostamenti e pertanto sarà consentito anche al chiuso il consumo al tavolo e riteniamo che sia consentito anche il consumo a bancone.

– sarà consentita presenza di pubblico in eventi e competizioni sportive all’APERTO (capienza non superiore al 25% di quella massima e comunque non superiore a 1000 all’APERTO) anche a competizioni NON di interesse nazionale, in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI).

Dal 7/6

– il coprifuoco è dalle ore 24,00 alle ore 05,00, fatti salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute

Con ordinanza del Ministro della salute possono essere stabiliti limiti orari agli spostamenti diversi da quelli indicati per eventi di particolare rilevanza.

Dal 15/6

– aprono i parchi tematici e di divertimento

– sono possibili le feste ed i ricevimenti, anche al CHIUSO, comprese quelle dopo cerimonie civili e religiose (battesimi, lauree, matrimoni, etc …)

– si possono tenere i convegni ed i congressi

Dal 21/6

-eliminato il coprifuoco

Dal 1/7

– aprono piscine e centri natatori al CHIUSO in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI).

– aprono centri benessere al CHIUSO.

– aprono le sale giochi, le sale scommesse, le sale bingo ed i casinò anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente.

– aprono i centri culturali, centri sociali e centri ricreativi

– sono possibili i corsi di formazione pubblici e privati in presenza.

– presenza di pubblico in eventi e competizioni sportive al CHIUSO (capienza non superiore al 25% di quella massima e comunque non superiore a 500 AL CHIUSO) anche a competizioni NON di interesse nazionale, in conformità ai protocolli e alle linee guida adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per lo sport, sentita la Federazione medico sportiva italiana (FMSI).

– aprono i centri termali al CHIUSO (l’apertura era già PREVISTA da tale data dall’art. 8 del DL n° 52/2021).

Tutte le attività devono essere svolte in conformità alle linee guida adottate ai sensi dell’articolo 1, comma 14, del decreto-legge n. 33 del 2020.

Tali protocolli e linee guida sono adottati e aggiornati con ordinanza del Ministro della salute, di concerto con i ministri competenti per materia o d’intesa con la Conferenza delle regioni e delle province autonome.

Pertanto, per l’applicazione delle nuove linee guida approvate in Conferenza regioni il 28 aprile scorso e ampiamente illustrate rimaniamo in attesa del recepimento con Ordinanza; fino a quel momento tutte le attività devono essere svolte in conformità alle linee guida vigenti di cui all’allegato 9 del DPCM 2 marzo 21 o adottate dalle regioni. Lo stesso ragionamento vale anche per il Protocollo condiviso anticontagio aggiornato il 6 aprile scorso, fino al recepimento con Ordinanza si applica l’allegato 12 del DPCM 2 marzo 21.

ZONA BIANCA

Nelle zone bianche non si applicano i limiti orari agli spostamenti.

Restano sospese fino a data da destinarsi le riaperture delle sale da ballo, discoteche e restano sospese fino a data da destinarsi le riaperture delle sale da ballo, discoteche e simili, sia all’aperto che al chiuso.

Nel decreto in esame sono stati, inoltre, modificati i parametri per l’inserimento delle regioni nelle diverse zone di rischio, pertanto si riportano di seguito le nuove condizioni.

Sono denominate:

a)”Zona bianca”: le regioni nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi è inferiore a 50 casi ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive;

b)”Zona gialla”: le regioni nei cui territori alternativamente:

1) l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 50 e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti;

2) l’incidenza settimanale dei casi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si verifica una delle due seguenti condizioni:

2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti COVID-19 è uguale o inferiore al 30 per cento;

2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti COVID-19 è uguale o inferiore al 20 per cento;

c) “Zona arancione”: le regioni nei cui territori l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni100.000 abitanti, salvo che ricorrano le condizioni indicate nelle lettere b) e d) del presente comma;

d) “Zona rossa”: le regioni nei cui territori alternativamente:

1) l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti;

2) l’incidenza settimanale dei contagi è pari o superiore a 150 e inferiore a 250 casi ogni 100.000 abitanti e si verificano entrambe le seguenti condizioni:

2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per pazienti COVID-19 è superiore al 40 per cento;

2.2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva per pazienti COVID-19 è superiore al 30 per cento.».

Disposizioni in materia di rilascio e validità delle certificazioni verdi COVID-19

La certificazione verde COVID-19 ha validità di nove mesi dalla data del completamento del ciclo vaccinale ed è rilasciata anche contestualmente alla somministrazione della prima dose di vaccino e ha validità dal quindicesimo giorno successivo alla somministrazione fino alla data prevista per il completamento del ciclo vaccinale.

Disposizioni di coordinamento

Fatto salvo quanto diversamente disposto dal presente decreto, fino al 31 luglio 2021, continuano ad applicarsi le misure di cui al DPCM adottato in data 2 marzo 2021.

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