Definite le regole tecniche di prevenzione incendi per le scuole

Queste regole tecniche si applicano alle attività scolastiche individuate con il n.67 nell’allegato I al D.P.R.151/2011, ad esclusione degli asili nido.  Possono applicarsi in alternativa alle norme previste dal D.M. 26/8/1992 e vengono aggiornati anche i riferimenti contenuti nel Codice di prevenzione incendi (DM 3/8/2015).

Queste disposizioni si applicano alle strutture ospitanti almeno 100 persone.

Oltre agli asili nido, sono esclusi dal campo d’applicazione le scuole aziendali e gli ambienti didattici ubicati all’interno di attività non scolastiche, per le quali queste norme possono comunque costituire un riferimento.

Questo regolamento riporta:

Classificazioni, in base:

  • Al numero degli occupanti
  • Alla massima quota dei piani
  • Alla destinazione dei vari locali

Strategia antincendio:

  • Reazione al fuoco
  • Resistenza al fuoco
  • Compartimentazione
  • Gestione della sicurezza antincendio (segnaletica, divieto, procedure gestionali ecc…)
  • Tipologie di misure di controllo dell’incendio
  • Sistemi per il controllo di fumo e calore
  • Vani degli ascensori

Riferimenti normativi: Decreto Ministeriale 7 agosto 2017 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.197 del 24/8/2017

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