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Deroghe alle condizioni di temperatura durante il trasporto delle carni
La Commissione europea ha adottato il reg. UE 1981/2017 che modifica l’allegato III del reg. CE 853/2004 per quanto riguarda le condizioni di temperatura durante il trasporto delle carni. Per questa modifica al reg. CE 853/04 si è tenuto conto, da quanto esposto nei considerando, di due pareri scientifici dell’EFSA: uno sui rischi per la salute pubblica connessi al mantenimento della catena del freddo durante il magazzinaggio e il trasporto di carni (carni di ungulati domestici) e uno sulla proliferazione di batteri della decomposizione durante il magazzinaggio e il trasporto di carni. Il primo parere conclude che la temperatura superficiale della carcassa è un indicatore adeguato della proliferazione batterica.
La deroga permette alle carcasse, mezzene, quarti o mezzene sezionate in tre pezzi di ovini, caprini, bovini e suini di essere trasportate anche se non hanno ancora raggiunto la temperatura minima di stoccaggio presso il macello di +7°C, purché siano soddisfatte le condizioni indicate nell’art.1 del reg. UE 1981/2017 (che modifica l’allegato III, sezione I, capitolo VII, punto 3 del reg. CE 853/2004):
I parametri per il trasporto delle carni variano a seconda del periodo che intercorre dall’inizio del carico delle carni nel veicolo fino al completamento dell’ultima consegna (6, 30 o 60 ore).
Conformemente al reg. CE 2073/2005 il conteggio delle colonie aerobiche deve essere valutato periodicamente dagli OSA e può essere utilizzato come indicatore del limite superiore di concentrazione delle specie di batteri della decomposizione eventualmente presenti nelle carni.
Testo Reg. UE n. 1981/2017