Disposizioni per la sicurezza di palchi e stand fieristici

È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale lo scorso 8 agosto il Decreto Ministeriale 22.07.2014 che regolamenta, equiparandole ad un cantiere edile, le attività di montaggio e smontaggio di palchi, stativi, tralicci, tendostrutture e stand fieristici a carattere temporaneo. Sarà in vigore a partire dal 23.08.2014.

SPETTACOLI MUSICALI, CINEMATOGRAFICI, TEATRALI
Rientrano nel campo di applicazione esclusivamente i lavori di montaggio e smontaggio di opere temporanee per spettacoli musicali, cinematografici o teatrali, compreso il loro allestimento e disallestimento con impianti audio, luci e scenotecnici, con l'esclusione di:

Montaggio e smontaggio di pedane di altezza inferiore a 2m rispetto ad un piano stabile, non connesse ad altre strutture o supportanti altre strutture
Montaggio e smontaggio di travi, sistemi di travi o graticci sospesi a stativi o a torri (…) la cui altezza finale rispetto ad un piano stabile non superi i 6m nel caso di stativi e 8m nel caso di torri
Montaggio e smontaggio di opere temporanee prefabbricate, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni ed i carichi massimi previsti dallo stesso, e la cui altezza complessiva rispetto ad un piano stabile, compresi gli elementi di copertura (…) non superi i 7m di altezza

MANIFESTAZIONI FIERISTICHE
Rientrano nel campo di applicazione esclusivamente i lavori di approntamento e smantellamento di strutture allestitive, tendostrutture o opere temporanee per manifestazioni fieristiche, con l'esclusione di:

Strutture allestitive con altezza inferiore a 6,50m rispetto ad un piano stabile
Strutture allestitive biplanari che abbiano una superficie della proiezione in pianta del piano superiore fino a 100m2;
Tendostrutture e opere temporanee strutturalmente indipendenti, realizzate con elementi prodotti da un unico fabbricante, montate secondo le indicazioni, le configurazioni e i carichi massimi previsti dallo stesso, la cui altezza complessiva non superi 8,50m rispetto ad un piano stabile.

NOVITA'
È utile sottolineare che in ambedue le situazioni restano escluse dall'applicazione del decreto tutte le fasi di lavoro successive o precedenti il montaggio e lo smontaggio delle strutture e degli impianti, per le quali non si applica la normativa dei cantieri.

In sintesi, queste sono le principali novità introdotte dalla nuova normativa applicabili sia agli spettacoli che alle fiere:

Il luogo dello spettacolo/manifestazione è equiparato ad un cantiere edile, per cui si applicano le previsioni contenute nel Titolo IV del D.Lgs. 81/08, con qualche modifica ed adattamento;
Il "committente dei lavori", ovvero l'organizzatore, è il soggetto che ha la titolarità e che esercita i poteri decisionali e di spesa, per conto del quale vengono realizzate le attività, indipendentemente da eventuali frazionamenti della loro realizzazione
Il committente (o il responsabile dei lavori da lui individuato e nominato) ha tra le altre cose anche la responsabilità di organizzare la sicurezza sul lavoro nel proprio "cantiere" attraverso la nomina di un coordinatore della sicurezza, la redazione di un PSC (Piano di sicurezza e di coordinamento) e la raccolta dei POS (Piano Operativo della Sicurezza) delle imprese esecutrici e verificare l'idoneità tecnico-professionale delle imprese coinvolte;
I RLS (Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza) delle diverse imprese presenti nel luogo di lavoro possono coordinarsi per individuare un RLS di sito produttivo, che visioni il PSC prima dell'inizio dei lavori e ponga le sue eventuali osservazioni;
Non è richiesta l'installazione di ponteggi o altre opere provvisionali quando le opere temporanee che si stanno allestendo possono fornire idoneo sostegno ai lavoratori;
I lavoratori che per l'accesso alla postazione di lavoro e/o il posizionamento utilizzano sistemi a fune devono seguire lo specifico corso di formazione della durata di 32 ore (corso base + mod. A);
I lavoratori incaricati delle attività di montaggio e smontaggio di opere temporanee devono aver frequentato il corso PIMUS,; per il montaggio, la trasformazione e lo smontaggio dei ponteggi (all. XXI del D.Lgs. 81/08)

In allegato al decreto, infine, si trovano una serie di indicazioni operative e modulistica utile per predisporre la documentazione richiesta:

(SPETTACOLI MUSICALI, CINEMATOGRAFICI E TEATRALI)

Allegato I: informazioni minime sul sito di installazione dell'opera temporanea
Allegato II: Modello di dichiarazione di idoneità tecnico-professionale delle imprese esecutrici straniere
Allegato III: Contenuti minimi del PSC e del POS
Allegato III.1: Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC

(MANIFESTAZIONI FIERISTICHE)

Allegato IV: Informazioni minime sul quartiere fieristico
Allegato V: Contenuti minimi del DUVRI (documento unico di valutazione dei rischi interfenti)
Allegato VI: contenuti minimi del PSC e del POS
Allegato VI.1: Elenco indicativo e non esauriente degli elementi essenziali utili alla definizione dei contenuti del PSC

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