Disposizioni sul primo soccorso aziendale

Il D.M. 388/2003 ha titolo"Regolamento recante disposizioni sul Pronto Soccorso Aziendale". La norma prevede adempimenti obbligatori per le aziende.

Il decreto classifica le aziende in tre gruppi in base alla tipologia dell'attività svolta, del numero di occupati e dei fattori di rischio secondo le seguenti modalità:

  • Gruppo A: tutte le aziende o unità produttive con attività industriali, centrali termoelettriche, impianti e elaboratori nucleari, aziende estrattive ed altre attività minerarie, aziende per la fabbricazione di esplosivi, polveri e munizioni; aziende o unità produttive con cinque lavoratori appartenenti o riconducibili ai gruppi tariffari INAIL con indice infortunistico di inabilità permanente superiore a quattro; aziende o unità produttive con oltre cinque lavoratori a tempo indeterminato del comparto dell agricoltura.
  • Gruppo B: aziende o unità produttive con tre o più lavoratori che non rientrano nel gruppo A.
  • Gruppo C: aziende o unità produttive con meno di tre lavoratori che non rientrano nel gruppo A.

Il datore di lavoro deve garantire la presenza sul luogo di lavoro di:

  • cassetta di pronto soccorso per le aziende del gruppo A e B secondo quanto previsto dall'allegato 1 del D.M. 388
  • pacchetto di medicazione per le aziende del gruppo C secondo quanto previsto dall'allegato del D.M. 388.

Inoltre il decreto prevede l'obbligo di formazione per gli operatori adetti al primo soccorso; il corso dovrà avere una durata di 16 ore per le aziende inserite nel gruppo A e 12 ore per quelle nel gruppo B e C; le modalità per lo svolgimento dei corsi sono indicate nell'allegato 3 del DM 388/04. La formazione dovrà essere ripetuta con scadenza triennale.

Si fa presente che la norma prevede responsabilità penali e/o amministrqtive a capo del datore di lavoro nel caso in cui l'azienda non adempia ai precetti previsti.

E' possibile consultare di seguito il testo integrale del decreto.

dm_388.pdf

 

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