Emergenze Covid-19: nuove misure in vigore dal 10 gennaio 2022

E’ stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legge (DL n. 229 del 30.12.2021 ) che introduce misure urgenti per il contenimento della diffusione dell’epidemia da Covid-19.

Il decreto prevede nuove misure in merito agli ambiti di utilizzo del Green Pass rafforzato e alle quarantene per i vaccinati.

In particolare, dal 10 gennaio e fino alla cessazione dello stato di emergenza si amplia l’uso del Green Pass rafforzato alle seguenti attività:

– alberghi e strutture ricettive;
– feste conseguenti alle cerimonie civili o religiose;
– sagre e fiere;
– centri congressi;
– servizi di ristorazione all’aperto;
– impianti di risalita con finalità turistico-commerciale anche se ubicati in comprensori sciistici;
– piscine, centri natatori, sport di squadra e centri benessere anche all’aperto;
– centri culturali, centri sociali e ricreativi per le attività all’aperto.

Il Green Pass rafforzato è necessario, inoltre, per l’accesso e l’utilizzo dei mezzi di trasporto compreso il trasporto pubblico locale o regionale.

Il Ministero dell’Interno con Circolare  del 4/1/2022 pone l’attenzione sugli aspetti sanzionatori rispetto ai mancati controlli da parte dei titolari delle medesime attività, i quali sono tenuti a verificare che l’accesso avvenga nel rispetto delle norme, continuando a rappresentare, quindi, il primo presidio di controllo. La violazione di questo controllo comporta la sanzione da 400 a 100 euro in caso di recidiva la chiusura dell’attività da 5 a 30 giorni.

In riferimento alla quarantena precauzionale è stabilito che la stessa non si applica a coloro che hanno avuto contatti stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19 nei 120 giorni dal completamento del ciclo vaccinale primario o dalla guarigione nonché dopo la somministrazione della dose di richiamo. Per i predetti soggetti, fino al decimo giorno successivo all’ultima esposizione al caso, è fatto obbligo di indossare le mascherine di tipo FFP2 e di effettuare – solo qualora sintomatici – un test antigenico rapido o molecolare al quinto giorno successivo all’ultima esposizione al caso. Infine, si prevede che la cessazione della quarantena o dell’auto-sorveglianza sopradescritta consegua all’esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare, effettuato anche presso centri privati; in tale ultimo caso la trasmissione all’Asl del referto a esito negativo, con modalità anche elettroniche, determina la cessazione di quarantena o del periodo di auto-sorveglianza.

Infine, con riferimento alle capienze, è previsto che saranno consentite al massimo al 50% per gli impianti all’aperto e al 35% per gli impianti al chiuso.
AMBIENTE E SICUREZZA
CONSULTEAM
INTERNAZIONALIZZAZIONE
SISTEMI GESTIONE QUALITA’ ISO
IGIENE ALIMENTARE HACCP

Scopri il sistema CNA

Chi Siamo

You have not added an image yet. Please upload and apply an image.

CNA Tecno Quality Srl

Sede Legale e amministrativa V.le Don Minzoni 5/C - 60035 Jesi (AN)

AMMINISTRAZIONE
SEGRETERIA

tecnoquality@an.cna.it | tecnoquality.an@cert.cna.it

tel. 0731/712180 - fax 0731/710782


C.F.- P.IVA e R.I.AN 01577860420
R.E.A. Ancona n. 152804 - Cap.Soc. 26.000,00 i.v.

Powered by

Sixtema Spa

Emergenze Covid-19: nuove misure in vigore dal 10 gennaio 2022

tempo di lettura: 2 min