Il Ministero regolamenta i lavori sotto tensione

elettricistajn7150x150Il ministero della Salute, con Decreto 4 febbraio 2011, pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell'11 aprile scorso, regola i lavori in tensione che siano effettuati da aziende preventivamente autorizzate, definendo criteri per il rilascio delle autorizzazioni alo svolgimento di dette attività, previste all'articolo 82, comma 2), lettera c), del Testo unico di Sicurezza.
L'intenzione del legislatore è regolamentare il settore dei lavori elettrici con attenzione alle particolari metodologie di lavoro da adottare, nonché alla elevata professionalità richiesta agli operatori.
In tal senso, il decreto individua le tipologie di lavorazioni cui applica le nuove previsioni: in generale trattasi di lavori sotto tensione effettuati su impianti elettrici alimentati a frequenza industriale a tensione superiore a 1000 V (vedi categorie specifiche in articolo 1.1 e al punto 1.2 le relative esclusioni).
Quanto ai criteri per il rilascio delle autorizzazioni allo svolgimento delle attività, ne consente lo svolgimento alle aziende che abbiano ricevuto l'autorizzazione, con decreto dirigenziale e che rispettino i parametri definiti nell'allegato II al decreto.

Per effettuare i lavori, è inoltre necessario…

Per effettuare i lavori, è inoltre necessario, in base all'articolo 4 lett. b) un'organizzazione del lavoro e procedure tali da garantire la sicurezza secondo le pertinenti norme tecniche del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI), in particolare le norme CEI EN 50110-1 e CEI 11-15.
Il decreto passa quindi in rassegna anche i contenuti della formazione (art. 5) dei lavoratori addetti, al cui termine è previsto il rilascio del relativo certificato personale di idoneità. In seguito si consegue anche il documento di abilitazione, rilasciato dal datore di lavoro, che deve contenere la descrizione dettagliata ed esaustiva delle attività per cui il lavoratore è considerato abilitato. Il rinnovo è annuale ed è revocato in caso di inosservanza alle norme di sicurezza (art. 6).
Sulle attrezzature l'articolo 7 richiede la rintracciabilità della responsabilità per l'immagazzinamento, la conservazione, la manutenzione, il trasporto, la custodia, l'uso appropriato e la verifica periodica delle stesse: in particolare per le verifiche le aziende dovranno rivolgersi a laboratori di prova, esterni o interni aventi certificato di accreditamento, ai sensi della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, ovvero ad un laboratorio di una azienda autorizzata ai sensi del presente decreto.
Qualora non esistano disposizioni legislative o norme tecniche relative ad una specifica attrezzatura, la stessa può essere utilizzata a condizione che il datore di lavoro dell'azienda autorizzata abbia effettuato una adeguata e documentata valutazione dei rischi tale da assicurare l'esistenza delle necessarie condizioni di sicurezza.

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