Intermediazione e commercio rifiuti senza detenzione: obbligo di iscrizione all’

Commercio e intermediazione rifiuti

Il D. Lgs 205/2010 ha ribadito l'obbligo di iscrizione all'Albo per chi effettua attività di commercio e intermediazione senza detenzione di rifiuti, finora mai attuato in mancanza del decreto che fissa gli importi delle garanzia finanziarie necessarie per perfezionare l'iscrizione.

La categoria 8 di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali riguarda soltanto i soggetti che svolgono attività di commercio e intermediazione dei rifiuti senza detenzione dei rifiuti stessi, quindi tali soggetti per essere iscritti in questa categoria non svolgono attività di trasporto di rifiuti ma il solo commercio e/o l'intermediazione di rifiuti.
La definizione di commerciante e di intermediario è ora inserita nel D. Lgs. 152/06 dopo la modifica del D. Lgs. 205/2010 all'art. 183 co. 1 lett. i) e lett. l).
E' comunque possibile che, se la stessa impresa svolge anche attività di trasporto di rifiuti, si debba iscrivere (o sia già iscritta) alle apposite categorie dell'Albo per il trasporto (categorie da 1 a 5). 

Il Comitato Nazionale con Deliberazione del 15 dicembre 2010, ha stabilito i requisiti per l'iscrizione all'Albo Gestori Ambientali nella categoria 8 da parte degli intermediari e commercianti di rifiuti senza detenzione
In base a tale deliberazione, le imprese avrebbero dovuto presentare domanda d'iscrizione all'Albo entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del relativo decreto sulle garanzie finanziarie. 

Tuttavia con successiva Deliberazione del 19 gennaio u.s., il Comitato Nazionale dell'Albo ha soppresso l'articolo 4 della precedente Delibera, precisando che quest'ultima entrerà in vigore dalla "data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del comunicato relativo alla adozione della presente Deliberazione".
In parole povere il termine di 60 giorni relativo all'obbligo di iscrizione decorrerà dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del comunicato di avvenuta adozione della Deliberazione del 19 gennaio, pubblicazione che potrebbe avvenire fra pochi giorni.

Pertanto l'obbligo di iscrizione alla Categoria 8 potrebbe scattare in tempi brevissimi. 

L'articolo continua…

 

Ai fini dell'iscrizione l'incarico di responsabile tecnico delle imprese in attività al 15 dicembre 2010 e che presenteranno domanda d'iscrizione nei termini, potrà essere assunto dal Legale Rappresentante dell'impresa, anche in assenza dei requisiti richiesti.
Le imprese interessate avranno l'obbligo di soddisfare tali requisiti entro tre anni dalla data dell'iscrizione.
Al fine di dimostrare lo svolgimento dell'attività di intermediazione e commercio dei rifiuti, le imprese dovranno attestare di aver adempiuto all'obbligo di iscrizione al Sistri o all'obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico (Modello B) di cui all'articolo 190 del D.Lgs. 152/2006 relativamente all'anno precedente o all'anno in cui viene effettuatala domanda d'iscrizione all'Albo.

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