La corretta gestione dei sottoprodotti di origine animale

Il Reg. CE n.1069/2009 disciplina la raccolta ed il trasporto dei SOTTOPRODOTTI DI ORIGINE ANIMALE NON DESTINATI AL CONSUMO, che NON POSSONO ESSERE SMALTITI , COME IL RIFIUTO UMIDO ORGANICO DI ORIGINE DOMESTICA ,TRAMITE LA RACCOLTA DIFFERENZIATA.

PER SOTTOPRODOTTO  DI ORIGINE ANIMALE SI INTENDE  OGNI MATERIALE DI SCARTO CHE DERIVA DALLE OPERAZIONI DI SEZIONAMENTO, DISOSSO, RIFILATURA, MONDATURA E DALLE VARIE LAVORAZIONI DI QUALSIASI ALIMENTO DI ORIGINE ANIMALE ( CARNI FRESCHE, PREPARATO E PRODOTTI A BASE DI CARNE, LATTE E DERIVATI , PRODOTTI ITTICI ECC), ANCHE PRODOTTI DAGLI ESERCIZI DI VENDITA AL PUBBLICO COME MACELLERIE, PESCHERIE, GASTRONOMIE, PASTE ALL’UOVO, ecc..
Tali materiali (considerati di categoria n.3),  devono essere conservati in contenitori identificabili in base alla tipologia del contenuto, mediante l’apposizione  di una striscia inamovibile di colore verde ed alta almeno 15 cm.
Durante il trasporto devono essere scortati  da un documento commerciale specifico per la categoria n.3  , firmato in triplice copia  dallo speditore e dal trasportatore, una delle quali deve rimanere per almeno 2 anni agli atti dello speditore.
I produttori devono tenere un registro delle partite inviate allo smaltimento contenente le seguenti informazioni:
  • 1. data del prelievo del sottoprodotto
  • 2. categoria del sottoprodotto
  • 3. specie animale da cui deriva il sottoprodotto
  • 4. n. di identificazione del soggetto ( indicato sul documento commerciale di acquisto)
  • 5. quantità del sottoprodotto smaltito
  • 6. nome ed indirizzo del trasportatore
  • 7. nome indirizzo e n. di riconoscimento dello stabilimento destinatario se conosciuto
Il registro, numerato pagina per pagina, non deve essere vidimato dal servizio Asur, ma deve rimanere agli atti dello speditore per almeno 2 anni dalla cessata attività e/o dalla ultimazione dello stesso.La registrazione deve essere fatta entro 10 gg lavorativi dalla fine del trasporto.
Sono esonerati dall’obbligo del registro, fermo restando la conservazione agli atti dei documenti commerciali, gli speditori che abbiano stipulato con il destinatario un contratto di fornitura esclusiva, ed a condizione che :
  •  i sottoprodotti provengano da negozi per la vendita al minuto
  •  il contratto di fornitura sia redatto in forma scritta
  •  il destinatario detenga il registro
  •  il destinatario si sia impegnato con il produttore per iscritto ad assumersi l’obbligo di fornire per suo conto su richiesta degli organi di controllo tutti i dati relativi alle partite di materiale conferite al produttore, risultanti nel registro.

Si ricorda infine che in base al DECRETO LEGISLATIVO 1 ottobre 2012 , n. 186 è prevista una puntuale e pesante disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni di cui al regolamento (CE) n. 1069/2009. 

Fonti Reg. Ce 1069/2009; Nota Asur Marche Area Vasta 2- Servizio Igiene Alimenti di Origine Animale Prot. 0144649 del 10.12.2012

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