La disciplina delle terre e rocce da scavo è di competenza statale

 La delibera della Giunta regionale che detta una disciplina semplificata da applicarsi allo smaltimento dei residui di produzione dei cantieri di piccole dimensioni, anche se valevole in via suppletiva in attesa dell'intervento statale, ha invaso le competenze dello Stato in materia di tutela dell'ambiente e deve essere annullata.
Con la sentenza n. 232/2014, il giudice delle leggi si è pronunciato sulla delibera della Giunta regionale del Veneto 11 febbraio 2013, n. 179, che disciplina le procedure per lo smaltimento dei materiali da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni, in quanto contestata perché interviene nell'ambito della «tutela dell'ambiente», riservata allo Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost.

 A questo proposito occorre ricordare che l'art. 266, comma 7, del codice dell'ambiente riserva allo Stato, e per esso ad un apposito decreto ministeriale, la competenza a dettare «la disciplina per la semplificazione amministrativa delle procedure relative ai materiali, ivi incluse le terre e le rocce da scavo, provenienti da cantieri di piccole dimensioni», senza lasciare alcuno spazio a competenze delle Regioni e delle Province autonome.

 

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