LA SALUTE E SICUREZZA NELL’ALTERNANZA SCUOLA LAVORO

All’articolo 5 del Decreto 3 novembre 2017, n. 195 si prescrive che gli studenti impegnati nei percorsi in regime di alternanza “ricevono preventivamente dall’istituzione scolastica una formazione generale in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ai sensi dell’articolo 37, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni, come disciplinata dall’accordo previsto dall’articolo 37, comma 2, del medesimo decreto legislativo”.

Tale formazione è “certificata e riconosciuta a tutti gli effetti ed è integrata con la formazione specifica che gli studenti ricevono all’ingresso nella struttura ospitante, fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra quest’ultima e l’istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri conseguenti”.

Ed è dunque di competenza dei dirigenti scolastici delle scuole secondarie di secondo grado “l’organizzazione di corsi di formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, rivolti agli studenti inseriti nei percorsi di alternanza e svolti secondo quanto disposto dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni”.
E per ridurre gli oneri a carico della struttura ospitante nell’erogazione della formazione, possono essere:
a) “stipulati dagli uffici scolastici regionali appositi accordi territoriali con i soggetti e gli enti competenti ad erogare tale formazione, tra i quali l’INAIL e gli organismi paritetici previsti nell’accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, n. 211;
b) svolti percorsi formativi in modalità e-learning, anche in convenzione con le piattaforme pubbliche esistenti riguardanti la formazione, come previsto dall’accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, n. 221, e dall’accordo Stato-regioni del 7 luglio 2016, n. 128;
c) promosse forme più idonee di collaborazione, integrazione e compartecipazione finanziaria da determinarsi in sede di convenzione”.

Sempre poi all’articolo 5 si indica che al fine di garantire la salute e la sicurezza degli studenti è stabilito che “il numero di studenti ammessi in una struttura sia determinato in funzione delle effettive capacità strutturali, tecnologiche ed organizzative della struttura ospitante, nonché in ragione della tipologia di rischio cui appartiene la medesima struttura ospitante con riferimento all’accordo Stato-regioni del 21 dicembre 2011, n. 221, in una proporzione numerica studenti/tutor della struttura ospitante

  • non superiore al rapporto di 5 a 1 per attività a rischio alto,
  • non superiore al rapporto di 8 a 1 per attività a rischio medio,
  • non superiore al rapporto di 12 a 1 per attività a rischio basso”.

Infine per gli studenti in regime di alternanza è “garantita la sorveglianza sanitaria di cui all’articolo 41 del D. Lgs. 81/2008 e s.m.i., nei casi previsti dalla normativa vigente”. Nei casi in cui la sorveglianza sanitaria si renda necessaria, la è a cura delle aziende sanitarie locali, fatta salva la possibilità di regolare, nella convenzione tra queste ultime e l’istituzione scolastica, il soggetto a carico del quale gravano gli eventuali oneri ad essa conseguenti.

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