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Etichettatura e tabelle nutrizionali: deroghe per le microimprese che commercializzano in ambito locale

A partire dal prossimo 13 dicembre 2016, entrerà in vigore l’obbligo di inserire in etichetta la tabella dei componenti nutrizionali ai sensi delle disposizioni del Regolamento 1168/2011 UE. Questo obbligo riguarda solo i prodotti preconfezionati e non quelli venduti allo stato sfuso, salvo ulteriori provvedimenti dello Stato italiano. Attualmente, non è stata emanata alcuna norma riguardante la vendita dei prodotti alimentari allo stato sfuso. Tuttavia, nel caso in cui siano presenti in etichetta o veidenziate per un prodotto informazioni nutrizionali (ad esempio “senza zucchero”), l’obbligo di inserire la tabella dei componenti nutrizionali diventa immediato.

Il regolamento prevede un elenco di alimenti (Allegato V) per i quali la dichiarazione nutrizionale non è obbligatoria. In particolare al punto 19 estende tale deroga agli alimenti, anche confezionati in maniera artigianale, forniti direttamente dal fabbricante di piccole quantità di prodotti al consumatore finale o a strutture locali di vendita al dettaglio che forniscono al consumatore finale”.

Questa dicitura ha inizialmente lasciato numerosi dubbi: cosa si intende per piccole quantità? Si parla in termini di fatturato o di quantitativi? Cosa si intende per strutture locali di vendita al dettaglio?

Il Ministero dello Sviluppo economico ha fornito con specifica circolare (consultabile nel nostro sito) i necessari chiarimenti spiegando che l’esclusione si applica agli alimenti artigianali, forniti direttamente dal produttore al consumatore tramite proprio negozio oppure tramite strutture locali di vendita al dettaglio. Per “strutture locali” si intende esercizi sul territorio della provincia dove si trova il produttore oppure nelle province limitrofe.

Per piccole quantità la deroga si applica alle microimprese ai sensi dell'art. 2 della Raccomandazione 2003/361/CE, che sono quelle con meno di 10 addetti ed un fatturato annuo inferiore ai 2 milioni di euro.

L'ultima definizione nella Nota, "vendita al dettaglio" ci dice che sono concepite le diverse forme di distribuzione presenti nel Dlgs 114/1998, purchè "direttamente al consumatore finale".
Quindi ne possiamo dedurre che le piccole quantità di alimenti preimballati, fornite dal produttore alle strutture locali di vendita al dettaglio, sono esenti da obbligo di dichiarazione nutrizionale, purchè fornite direttamente al consumatore finale, non quando vengono rivendute ad altri soggetti rivenditori (vendite all'ingrosso o centrali di acquisto). Rientrano nella deroga anche le forniture in ambito locale ai consumatori finali all'interno degli spacci aziendali.

Al di fuori del campo delle deroghe e per affrontare meglio questo nuovo obbligo di legge, CNA Tecno Quality srl informa che, come Centro Servizi, è disponibile una convenzione specifica per l’uso del software SafeLabel, al fiune di predisporre le tabelle nutrizionali mediante calcolo. Questo software a partire dalla ricetta e dalla quantità di ogni singolo ingrediente  calcolerà, grazie alle corrette formule di conversione e alla banca dati ingredienti, l’etichetta nutrizionale per ogni prodotto e grazie proprio alla tipologia del servizio farà risparmiare alle imprese risorse significative rispetto ad altre modalità di analisi. 

Per maggiori informazioni in merito contattare lo 0731/712180 o inviare una email a tecnoquality@an.cna.it.