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Nuove disposizioni in materia di classificazione dei rifiuti
Regolamento UE n. 1357/2014/UE e Decisione 2014/955/UE
L'entrata in vigore del Regolamento UE n. 1357/2014/UE e Decisione 2014/955/UE in merito alla classificazione dei rifiuti, con data di applicazione 1 giugno 2015, ha reimpostato una differente modalità di classificazione dei rifiuti , in particolare:
Regolamento UE n. 1357/2014/UE – descrive le nuove modalità e i limiti di concentrazione per l'attribuzione delle caratteristiche di pericolo dei rifiuti.
Decisione 2014/955/UE – introduce il nuovo elenco dei rifiuti aggiungendo tre nuovi codici (010310*, 160307*, 190308*) e modifiche alla descrizione dei rifiuti associate ai codici.
A chi è rivolto il nuovo regolamento? Sicuramente ai produttori di rifiuti, gestori di rifiuti, trasportatori di rifiuti. A tutti coloro che rappresentano la filiera dei rifiuti dall'origine della produzione fino al suo smaltimento/ recupero finale.
Sarà necessario, pertanto, provvedere alla riclassificazione, caratterizzazione e analisi dei rifiuti in base al nuovo Regolamento UE n. 1357/2014/UE e in base alla Decisione 2014/955/UE.
In particolare, rispetto alla classificazione dei rifiuti (allegato D alla Parte IV del D.Lgs.152/06) è indicato che:
la classificazione è effettuata dal produttore, in base alle disposizioni della decisione 2000/532/CE, prima che sia allontanato dal luogo di produzione; nel caso in cui per il rifiuto esiste unicamente un codice CER pericoloso, quindi non esiste la corrispondente "voce a specchio" non pericolosa, è classificato come pericoloso senza necessità di ulteriori verifiche se non quelle necessarie per determinarne le caratteristiche di pericolo definite da H1 ad H15.
Analogamente, se un rifiuto è classificabile solo con un codice CER non pericoloso, non sono necessarie ulteriori verifiche per attestarne la non pericolosità;
Se un rifiuto è classificabile con codici speculari, per determinare le proprietà di pericolo di un rifiuto occorre effettuare le seguenti indagini:
a) individuare i composti presenti tramite la scheda informativa del produttore, conoscenza del processo chimico, campionamento ed analisi del rifiuto;
b) determinare i pericoli connessi a questi composti tramite le norme europee sulle etichettature delle sostanze, fonti informative europee ed internazionali, schede di sicurezza dei prodotti da cui derivano i rifiuti;
c) stabilire se le concentrazioni dei composti presenti comportino la classificazione come pericoloso del rifiuto, tramite comparazione con i limite soglia delle frasi di rischio o tramite test di verifica.
Se non è possibile determinare in modo specifico i componenti che costituiscono il rifiuto ma solo i composti generici, per la classificazione del rifiuto occorre considerare i composti con le caratteristiche di pericolosità peggiori.
Se le sostanze presenti in un rifiuto non sono note o non sono determinabili con le modalità indicate, il rifiuto si classifica come pericoloso.
In merito all'entrata in vigore dal 1 di giugno dei provvedimenti comunitari (Regolamento UE n. 1357/2014/UE e Decisione 2014/955/UE) il sistema CNA nazionale ha evidenziato alcune criticità al Ministero dell'Ambiente ritenendo , in particolare, la nuova procedura di classificazione dei rifiuti molto complessa e costosa.
Verrà approvato, si spera, nei prossimi giorni un DM dal Ministero dell'Ambiente che provvederà a recepire i due provvedimenti comunitari e, in particolare a risolvere alcune criticità in merito alla classificazione dei rifiuti:
– recependo fedelmente i contenuti della decisione e del regolamento comunitari relativi all'elenco europeo dei rifiuti e alle caratteristiche di pericolo;
– riscrivendo, all'allegato D, la procedura di classificazione al fine di eliminare l'assurdità di un obbligo di analisi ogni qualvolta viene prodotto un rifiuto con un codice a specchio.
In attesa di ulteriori sviluppi e della pubblicazione del nuovo DM, CNA Tecno Quality è a Vs disposizione per eventuali chiarimenti sulle modalità operative delle normative cogenti relative alla classificazione dei rifiuti.