Nuove disposizioni per la commercializzazione delle borse di plastica – interpretazioni ministeriali

Il Ministero dell’Ambiente è intervenuto ieri con una circolare interpretativa in merito alle nuove disposizioni per la commercializzazione delle borse di plastica, specificando che la nuova disciplina:

è stata adottata per chiudere una procedura d’infrazione Comunitaria per il mancato recepimento di una direttiva europea (2015/720/UE),

mantiene il divieto di commercializzazione delle borse in materiale leggero o di maggior spessore già stabiliti da una legge del 2012, mentre per quelle ultraleggere introduce una restrizione alla commercializzazione attraverso un divieto per quelle non biodegradabili e compostabili certificate e non realizzate con una determinata percentuale di materiale rinnovabile, che aumenta progressivamente a partire dal 1/1/2018,

–  introduce l’obbligo di far pagare (cosiddetto “pricing”) tutte le borse di plastica ammesse al commercio a partire dall’1/1/2018. Per quelle leggere biodegradabili e compostabili certificate e quelle riutilizzabili con determinati spessori (quelle, ad esempio, disponibili alla cassa) questo era già ampiamente praticato su base volontaria dal 2012. E’ una novità, invece, per quelle ultraleggere biodegradabili e compostabili certificate di spessore inferiore a 15 micron e con almeno il 40% di materiale rinnovabile, fornite come imballaggio primario per alimenti sfusi, come frutta, verdura e altri alimenti che non siano già stati preincartati dal produttore.

 

fornisce un chiarimento sulla possibilità di utilizzare borse portate dall’esterno per l’asporto di prodotti sfusi, in sostituzione delle borse ultraleggere per risparmiare la spesa per il loro acquisto. Il Ministero dell’Ambiente ritiene che l’obbligo di “pricing” riguardi solo quelle fornite ai consumatori per il trasporto di merci o prodotti e, pur essendo favorevole ad ogni pratica virtuosa che riduca l’utilizzo di shopper ultraleggeri, ritiene che sul punto la competenza spetti al Ministero della Salute, in quanto vanno rispettate le norme igienico-alimentari relative ai materiali a contatto con gli alimenti.
Il Ministero della Salute, allo stato attuale, è orientato a consentire l’utilizzo di sacchetti di plastica monouso, già in possesso della clientela, che rispondano alle norme sui materiali a contatto con gli alimenti, a condizione che non siano già stati utilizzati in precedenza per evitare il rischio di contaminazioni batteriche.  Il titolare dell’esercizio commerciale avrebbe la facoltà di verificare l’idoneità dei sacchetti monouso introdotti.   

Riferimento normativo: Circolare del Ministero dell’Ambiente del 4/1/2018

In attesa di ulteriori e probabili chiarimenti da parte dei competenti Ministeri aggiungiamo le seguenti note.

La norma si applica esclusivamente alle borse (non i foglietti trasparenti che il salumiere deposita sulle fette di prosciutto), di plastica (non carta oleata), a parete sottilissima (non la plastica grossa della mozzarella né la plastica forata del pane), usata fine di igiene (non i sacchetti per trasportare il prodotto) sui soli alimenti (non farmaci o altri beni) sfusi (non i prodotti confezionati).
Tutti gli altri sacchetti a fini igienici a diretto contatto con gli alimenti che sono di plastica più spessa o di altri materiali non sono interessati da alcun obbligo della nuova legge. Possono essere di plastica non biodegradabile e possono essere ceduti a titolo gratuito.
Attenzione ai cibi deperibili!
Sarebbe pericoloso per l’igiene o porterebbe al deperimento rapido dei cibi l’uso a contatto diretto con prodotti molto umidi (esempio mozzarella, salumi, pesce, preparazioni a base di uova, alimenti oleosi) imballaggi biodegradabili , non impermeabili all’ossigeno, che cedono componenti.
Questi cibi deperibili devono continuare a essere confezionati in imballaggi non degradabili, i quali servono non al trasporto bensì al confezionamento, alla conservazione, all’igiene e alla protezione dei cibi. Possono continuare a essere dati a titolo gratuito.
 
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