Nuove disposizioni per la tutela dei lavoratori dai campi elettromagnetici

Il 1 agosto 2016 è stato approvato il D.Lgs. 159 (GU n. 192 del 18/08/2016)  in attuazione  della Direttiva Europea 2013/35/UE, mettendo così fine alla serie di dilazioni ed incertezze riguardanti la valutazione del rischio elettromagnetico (CEM).  Tale D.Lgs. 159/2016 provvede a sostituire tutti i pre-esistenti articoli del Capo IV del Titolo VIII – Agenti fisici. Risulta quindi in vigore a partire dal 2 settembre 2016, con le modifiche apportate dal citato decreto, il Capo IV, Titolo VIII,  del D.Lgs. 81/2008 e il relativo obbligo per il datore di lavoro, di valutare e tutelare i lavoratori dal rischio dei campi elettromagnetici.

Va comunque sottolineato che, fino ad ora,  vi era comunque l’obbligo a carico dei datori di lavoro, di valutare tutti i  rischi presenti nell’ambiente di lavoro  e quindi di valutare anche l’esposizione a questi agenti sulla base dei principi generali affermati nel TU sicurezza (Titolo I, art. 28 e Capo I del Titolo VIII, art. 181 del D.Lgs. 81/2008).

Ai fini della valutazione dei rischi da esposizione a campi elettromagnetici restano validi, anche alla luce delle nuove disposizioni, le indicazioni contenute nel documento del Coordinamento Tecnico Regioni “Prime indicazioni applicative del  Decreto legislativo 81/2008, Titolo VIII”: l’obbligo di valutazione riguarda le esposizioni “professionali” a campi elettromagnetici, ossia quelle strettamente correlate e necessarie alle finalità del processo produttivo. Pertanto le esposizioni dei lavoratori a sorgenti non correlate con la loro specifica attività e che non ricadono sotto la gestione del datore di lavoro (es: campi generati da elettrodotti, stazioni e ripetitori per segnali radio – tv – telefonia mobile), devono essere contenute, a carico dei gestori delle sorgenti, entro i limiti vigenti per la tutela della popolazione (L. 36/2001 e relative norme di attuazione ed eventuali normative regionali). Resta comunque a carico del datore di lavoro la valutazione del rischio derivante dall’esposizione a questi campi e la verifica del rispetto, anche tramite gli organi di controllo, della normativa da parte del gestore”.

Seguiranno altri aggiornamenti su questo tema.

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