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nuove prescrizioni per chi tratta batterie e accumulatori al piombo
Con il D.M. n° 20/2011, il Ministero dell'Ambiente ha emanato un regolamento che determina la "misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti da utilizzare nei casi di fuoriuscita di soluzione acida contenuta negli accumulatori al piombo presso gli impianti destinati allo stoccaggio, ricarica, manutenzione, deposito e sostituzione degli accumulatori medesimi".
Le sostanze assorbenti e neutralizzanti devono essere:
– testate e certificate dagli Enti e/o Istituti specificamente preposti;
– tassativamente sostituite alla scadenza del termine di validità della loro efficacia.
L'Allegato 1 al D.M. n° 20/2011 definisce le modalità di determinazione della misura delle sostanze assorbenti e neutralizzanti e ne specifica la quantità in ragione della tipologia di utilizzo degli accumulatori (batterie stazionarie, batterie a trazione e batterie di avviamento).
Tali prescrizioni si applicano a chiunque "tratti" batterie/accumulatori al piombo cioè anche a:
– ATTIVITÀ DI AUTORIPARAZIONE (elettrauto, carrozzerie, officine), intese come "esercizi per la ricarica e la sostituzione";
– DEPOSITI PER LA VENDITA ALL'INGROSSO ED AL DETTAGLIO (ricambisti);
– AZIENDE CHE UTILIZZANO CARRELLI ELEVATORI, TRANSPALLETT ED ALTRI MEZZI MUNITI DI ACCUMULATORI ELETTRICI E RELATIVE STAZIONI DI RICARICA.