Nuovo Dpcm 3 novembre 2020

Il decreto è in vigore dal 6 novembre 2020 al 3 dicembre 2020 e sostituisce il precedente del 24 ottobre, prevedendo diverse restrizioni in funzione dei livelli di rischio epidemiologico dei territori (giallo, arancione e rosso) individuati con una serie di indicatori dal Ministero della Salute.

Di seguito si riportano le principali misure previste:

Misure valide su tutto il territorio nazionale 

Regioni in area GIALLA: Abruzzo, Basilicata, Campania, Emilia-Romagna, Friuli -Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Marche, Molise, Provincia di Trento e Bolzano, Sardegna, Toscana, Umbria, Veneto

Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute.

È obbligatorio nei locali pubblici e aperti al pubblico e negli esercizi commerciali esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale sulla base dei protocolli e delle linee guida vigenti.

Sono sospese:

  • le attività di palestre, piscine, centri natatori, centri benessere, centri termali, fatta eccezione per l’erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza e per le attività riabilitative o terapeutiche,
  • le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e casinò, anche se svolte all’interno di locali adibiti ad attività differente;
  • gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all’aperto;
  • i convegni, i congressi e gli altri eventi, ad eccezione di quelli che si svolgono con modalità a distanza;

Le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all’interno dei locali più del tempo necessario all’acquisto dei beni;

nelle giornate festive e prefestive sono chiusi gli esercizi commerciali presenti all’interno dei centri commerciali e dei mercati, ad eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.

Le attività di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie) sono consentite dalle ore 5.00 alle ore 18.00; il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi; dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico; resta sempre consentita la  ristorazione con consegna a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie nonché fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

I corsi di formazione pubblici e privati possono svolgersi solo con modalità a distanza.

Acconciatori e centri estetici sono esclusi dalle restrizioni previste dal decreto.

Ulteriori restrizioni nelle Regioni caratterizzate da uno scenario di elevata gravità e da un livello di rischio alto (zona arancione)

Puglia, Sicilia

vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero per motivi di salute

È consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza. Il transito sui territori è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti;

è vietato ogni spostamento con mezzi di trasporto pubblici o privati, in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, salvo che per comprovate esigenze lavorative;

sospese le attività di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), consentita la sola ristorazione con consegna a domicilio, e fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

Ulteriori restrizioni nelle Regioni caratterizzate da uno scenario di massima gravità e da un livello di rischio alto (zona rossa)

Calabria, Lombardia, Piemonte, Valle D’Aosta

è vietato ogni spostamento in entrata e in uscita dai territori, nonché all’interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità o per motivi di salute;

Il transito sui territori è consentito qualora necessario a raggiungere ulteriori territori non soggetti a restrizioni negli spostamenti o nei casi in cui gli spostamenti sono consentiti ai sensi del presente decreto;

sono sospese le attività commerciali al dettaglio, fatta eccezione per le attività di vendita di generi alimentari e di prima necessità individuate nell’allegato 23

sono sospese le attività di ristorazione (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie), resta consentita la consegna a domicilio e fino alle ore 22,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze.

sono sospese le attività inerenti servizi alla persona, diverse da quelle individuate nell’allegato 24.

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Nuovo Dpcm 3 novembre 2020

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