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Origine in etichetta per le carni suine trasformate: prorogato l’obbligo al 31 gennaio 2021
Il DECRETO 6 agosto 2020 “Disposizioni per l’indicazione obbligatoria del luogo di provenienza nell’ etichetta delle carni suine trasformate” prevede che i produttori indichino in maniera leggibile sulle etichette le seguenti informazioni:
– Paese di nascita: (nome del paese di nascita degli animali);
– Paese di allevamento: (nome del paese di allevamento degli animali);
– Paese di macellazione: (nome del paese in cui sono stati macellati gli animali).
Quando la carne proviene da suini nati, allevati e macellati nello stesso paese, l’indicazione dell’origine può apparire nella forma: “Origine: (nome del paese)“; la dicitura “100% italiano” è utilizzabile solo quando ricorrano le condizioni del presente punto e la carne è proveniente da suini nati, allevati, macellati e trasformati in Italia.
Quando la carne proviene da suini nati, allevati e macellati in uno o più Stati membri dell’Unione europea o extra europea, l’indicazione dell’origine può apparire nella forma: “Origine: UE”, “Origine: extra UE”, “Origine: Ue e extra UE”.
Il Decreto entrerà in vigore dal 31 gennaio 2021, grazie alla proroga concessa dal MISE, e resterà in vigore in via sperimentale fino al 31 dicembre 2021.