Piani di emergenza per impianti di stoccaggio e lavorazione rifiuti

Entro il 4 marzo 2019 è necessario provvedere a redigere i Piani di emergenza interni contro gli incidenti rilevanti per gli impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, così come previsto nella conversione in legge del cosiddetto “Decreto Sicurezza” entrato in vigore il 4-12-2018.

Soggetti interessati

I gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione. Rivolto quindi a tutti gli impianti autorizzati ai sensi:-        Art. 208 del D. Lgs. 152/06 – “procedura ordinaria–        Art. 216 del D. Lgs. 152/06 – “procedura semplificata”–        Titolo III bis del D. Lgs. 152/06 – “Autorizzazione Integrata Ambientale”Sono esclusi gli impianti autorizzati ai sensi del D. Lgs. 105/2015 “Seveso”.

Informazioni contenute nel piano di emergenza

1. Ragione sociale e indirizzo dell’impianto;

2. Nominativo e recapiti del gestore e del responsabile per la sicurezza;

3. Descrizione dell’attività svolta e dei relativi processi, indicazione del numero degli addetti;

4. Elenco delle autorizzazioni/certificazioni nel campo ambientale e della sicurezza in possesso della società;

5. Planimetria generale dalla quale risultino l’ubicazione dell’attività, il contesto territoriale circostante, le condizioni di accessibilità all’area e di viabilità;

6. Piante in scala adeguata degli edifici e delle aree all’aperto utilizzate per le attività recanti l’indicazione degli elementi caratteristici;

7. Relazione tecnica contenente almeno:

a. quantità e tipologia dei rifiuti gestiti e indicazione della massima capacità di stoccaggio istantanea consentita (se si tratta di rifiuti pericolosi occorre indicare le relative caratteristiche di pericolo e specificare le modalità di gestione adottate);

b. descrizione degli impianti tecnici;

c. descrizione delle misure di sicurezza e protezione adottate anche in relazione alla gestione di impianto;

8. Descrizione di possibili effetti sulla salute umana e sull’ambiente che possono essere causati da un eventuale incendio, esplosione o rilascio/spandimento;

9. Descrizione delle misure adottate nel sito per prevenire gli incidenti e per limitarne le conseguenze per la saluta umana, l’ambiente ed i beni;

10. Descrizione delle misure previste per provvedere al ripristino e al disinquinamento dell’ambiente dopo un incidente;

11. Descrizione delle disposizioni per avvisare tempestivamente le autorità competenti per gli interventi in caso di emergenza (VVF, Prefettura, ARPA ecc).

Ente competente

Prefetto competente per territorio

Scadenza presentazione

Per gli impianti esistenti, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto (03/12/2018) e quindi entro il 04/03/2019.

Aggiornamenti

Il piano di emergenza interna è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato dal gestore, previa consultazione del personale che lavora nell’impianto, ad intervalli appropriati, e comunque, non superiori a tre anni.

Riferimenti di legge

1.     Testo Coordinato del D. L. n 4 ottobre 2018, n. 113 – Art. 26 bis

“Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata

2.    Circolare MATTM Prot. n. 0002730 del 13/02/2019

“Disposizioni attuative dell’art. 26-bis, inserito dalla legge 1° dicembre 2018, n. 132 – prime indicazioni per i gestori degli impianti”

3.    D. Lgs. 9 aprile 2008 , n. 81

“Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”

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Piani di emergenza per impianti di stoccaggio e lavorazione rifiuti

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