PM10 – Ordinanza del Comune di Ancona

PM10 – Ordinanza del Comune di Ancona

pm10oltreilimiti_400  Ancona: firmata la prima ordinanza anti-PM10

Il provvedimento riguarda gli stabilimenti industriali e commerciali, gli impianti termici negli edifici e una serie di altre attività che comportano l'emissione di polveri.

Segue il testo integrale dell'ordinanza… 

L SINDACO

RICHIAMATI:

– il Decreto legislativo 13 agosto 2010 n. 155, "Attuazione della Direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un aria più pulita in Europa" che delinea un nuovo quadro gestionale della qualità dell'aria al fine di garantire un approccio coerente ed uniforme in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente nel quadro del riparto di competenza dello Stato, Regioni ed Enti Locali;
il Decreto Legislativo n. 351/1999 "Attuazione della Direttiva 96/62/CE" in particolare all'art. 7, in materia di valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente;

– il Decreto Legislativo n. 152/06, s.m.i., "Norme in materia ambientale" ed in particolare la Parte quinta "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera";

– la Legge 23 dicembre 1978 n. 833, recante "Istituzione del Servizio sanitario nazionale" ed in particolare l'art. 32 che prevede in capo ai Sindaci e al Presidente della Giunta regionale il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia sanitaria;

– il Decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59", e in particolare l'art. 117 che prevede in capo ai Sindaci e al Presidente della Giunta regionale il potere di emanare ordinanze di carattere contingibile ed urgente in materia sanitaria

RILEVATO CHE:

– negli anni scorsi, diverse stazioni urbane da traffico, situate nella fascia A, in città delle cinque Provincie della Regione Marche, hanno registrato superamenti dei valori limite di PM10 per la protezione della salute fissato dall'Unione Europea e dal D.Lgs. n.155/10: Infatti, sono stati rilevati valori della media giornaliera superiori a 50 μg/m3 per un numero di giornate superiore ai 35;
– nel Corso del 2010, in diverse stazioni urbane da traffico si sono registrati più di 35 superamenti giornalieri e in alcuni casi è stato superato anche il limite della media annuale;
– la Commissione Europea ha avviato la procedura di infrazione n. 2004/2116 verso lo Stato Italiano con particolare riferimento agli Agglomerati dove si sono registrati superamenti dei valori limite, aumentati dal margine di tolleranza, per il mancato inoltro dei Piani e programmi di risanamento della qualità dell'aria ai sensi dell'art. 8 del precedente D.Lgs. n. 351/99;

VISTA la Delibera di Giunta Regionale n. 1129 del 9 ottobre 2006 "Valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente (D.Lgs. 351/1999): individuazione della rete di monitoraggio atmosferico regionale ed altri provvedimenti";
Vista la Delibera di Giunta Regionale n. 238 del 26 marzo 2007 "Attuazione D.Lgs. n. 183/2004 relativo all'ozono nell'aria: individuazione dei punti di campionamento per la misurazione continua in siti fissi dell'ozono";

VISTA la Delibera Amministrativa del Consiglio Regionale n.52 del 8 maggio 2007 "Valutazione e gestione della qualità dell'aria ambiente (D.Lgs. 351/1999)", contenente provvedimenti contingenti per la riduzione della concentrazione di polveri sottili PM10 nell'aria ambiente;
VISTA la Delibera Amministrativa dell'Assemblea Legislativa Regionale n.143 del 12 gennaio 2010 "Piano di risanamento e mantenimento della qualità dell'aria ambiente ai sensi del D.Lgs. n. 351/1999, articoli 8 e 9;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1755 del 06/12/2010 "Provvedimenti contingenti per la riduzione della concentrazione di polveri sottili PM10 nell'aria ambiente – Accordo di Programma Regione Marche, Provincie, Comuni di zona A;
Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n. 6 del 11 gennaio 2011 "Adozione provvedimenti contingenti per la riduzione nell'aria della concentrazione delle polveri sottili PM10;

CONSIDERATO che in data 27 dicembre 2010 il Comune di Ancona ha firmato con la Regione Marche l'Accordo di programma sopra richiamato;

VISTO: il rapporto sulla qualità dell'aria della Provincia di Ancona per l'anno 2010 redatto dell'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente delle Marche (ARPAM), dal quale si evince un'elevata criticità costituita dalle particolato fine PM10;

CONSIDERATO, quindi, il rischio di ulteriori superamenti del valore limite di legge per il medesimo inquinante è ritenuto opportuno mettere in atto interventi contingibili al fine di ridurre il rischio delle concentrazioni delle polveri sottili in atmosfera e favorire il raggiungimento dei livelli di qualità dell'aria previsti dall'UE;

CONSIDERATO che la sopra citata Deliberazione di Giunta Regionale n. 1755 del 06/12/2010 indica ai Comuni delle Marche una serie di interventi contingibili da adottare al fine di ridurre i rischi di superamento della concentrazione media giornaliera del PM10, specificando, comunque, che i Comuni possono adottare ulteriori interventi;
VISTO l'art.50 del T.U. Sull'ordinamento degli Enti Locali adottato con 18 agosto 2000 n. 267in merito alle competenze del Sindaco;


ORDINA

con decorrenza dal giorno 2 febbraio 2011, e fino a nuove disposizioni, nel territorio comunale perimetrato all'interno della planimetria "B" centro abitato di Ancona e delle frazioni (allegata alla Deliberazione di Giunta comunale n. 6 del 11/01/2011 e alla presente ordinanza) l'adozione dei seguenti provvedimenti:

– tutti gli stabilimenti industriali e commerciali, autorizzati alle emissioni in atmosfera, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. o della normativa previgente, dovranno ridurre le emissioni di polveri totali del 10% rispetto al limite autorizzato entro il termine di 60 giorni dall'entrata in vigore del presente atto;
– le attività industriali e commerciali, che utilizzano la combustione a biomasse dovranno dotarsi, entro il termine di 9 mesi dall'entrata in vigore del presente atto, di idoneo impianto di abbattimento delle polveri sottili;
– gli impianti termici negli edifici, classificati, in base al DPR n. 412/93, con le sigle E1 (edifici adibiti a residenza e assimilabili), E2 (Edifici adibiti a uffici e assimilabili), E4 (Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e assimilabili), E5 (Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili), E6 (Edifici adibiti ad attività sportive), la temperatura dell'aria non deve essere superiore a 20°C. Negli edifici classificati, in base al DPR n. 412/93, E8 (Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili), la temperatura non deve essere superiore a 18°C.. Sono esclusi gli impianti di riscaldamento installati negli edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, scuole e asili, nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico- dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
– divieto di accensione degli impianti termici a biomassa e dei caminetti tradizionali utilizzati per il riscaldamento domestico non dotati di alcun sistema di abbattimento, quando nell'unità abitativa è presente altro tipo di riscaldamento autonomo centralizzato;
– divieto di utilizzo di combustibile BTZ
– divieto di accensione di fuochi all'aperto, anche quando connessi all'ordinaria attività agricola;
– divieto di effettuare operazioni di pulizia strade, marciapiedi, piazzali e giardini con macchine soffiatrici e spazzatrici a secco;
– rispetto di una serie di misure preventive per limitare la produzione di polveri nei cantieri edili e precisamente:

  • bagnature delle piste di cantiere,
  • pulizia dei pneumatici dei mezzi di cantiere in uscita dal cantiere stesso,
  • copertura dei carichi trasportati nel caso di materiali polverosi,
  • moderazione della velocità nelle aree di cantiere,
  • gestione appropriata dei cumuli di materiali,
  • divieto di accensione fuochi all'interno delle aree di cantiere;


AVVERTE

– che verranno effettuati controlli a campione da tecnici comunali o incaricati dall'ente
– che tutti i trasgressori delle disposizioni contenute nella presente ordinanza saranno sanzionati ai sensi del 'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, s.m.i. e ai sensi dell'art. 650 del c.p.

INCARICA

il Comando della Polizia Municipale e gli Ispettori Ambientali di provvedere alla verifica dell'esecuzione di quanto disposto con il presente atto e di assumere le eventuali iniziative previste in caso di inadempienza secondo quanto indicato dalla vigente normativa.

AVVISA

– che contro la presente ordinanza può essere presentato ricorso al TAR Marche entro 60 giorni o ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di emanazione del presente provvedimento;
– che il presente provvedimento diventa esecutivo con la pubblicazione all'albo pretorio

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