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Prodotti ittici surgelati: indicazione della quantità netta
L’ICQRF, autorità competente all’irrogazione delle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 231/2017 per la violazione delle disposizioni del Reg. (UE) n. 1169/2011, ritiene opportuno chiarire alcuni aspetti riguardanti l’indicazione della quantità netta dell’alimento nell’etichetta dei prodotti ittici congelati/surgelati.
L’Ispettorato conferma che non è possibile vendere alle collettività, né ai consumatori finali, prodotti che riportino oltre all’indicazione del peso netto, il peso del prodotto comprensivo della glassatura.
Ai sensi dell’articolo 36.1 del Reg. 1169/2011 non è infatti possibile fornire ai consumatori ulteriori informazioni volontarie riguardanti informazioni obbligatorie di cui agli articoli 9 e 10 dello stesso regolamento.
Per quanto riguarda le relazioni fra fornitori (B2B) nulla vieta che possa essere riportato a titolo informativo o per altri scopi commerciali, l’indicazione anche del peso al lordo della glassatura, purché il prezzo al consumatore venga formato sulla base del solo peso al netto della glassatura.
In sintesi:
– per gli alimenti glassati preimballati destinati al consumatore finale e alle collettività, non è consentito indicare il doppio peso nemmeno a livello volontario;
– l’indicazione del prezzo per unità di vendita deve essere riferito al solo peso netto senza glassatura;
– per quanto riguarda le relazioni fra fornitori (B2B) è consentito il mantenimento del doppio peso, a titolo informativo o per altri scopi;
– considerata l’attuale prassi della doppia indicazione del peso è necessario prevedere un periodo di tempo congruo per lo smaltimento delle etichette già ordinate e riportanti la suddetta doppia indicazione: previsti dodici mesi, a decorrere dalla data della presente nota, per lo smaltimento dei prodotti riportanti anche l’indicazione del peso al lordo della glassatura.
Riferimenti: Nota ICQRF n. 2011 del 28/03/2019