Proroghe 2017 anche per macchine agricole e denuncia infortuni brevi

Il decreto Milleproroghe 2017 prevede differimenti per l’entrata in vigore di obblighi già previsti da provvedimenti precedenti (e già prorogati): l’accordo Stato-Regioni per il patentino di abilitazione alla guida di macchine agricole, la denuncia degli infortuni brevi e la tenuta dei registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici.

Le disposizioni relative ai registri degli esposti ad agenti cancerogeni e biologici restano in vigore fino ai 12 mesi successivi all’adozione del decreto 25 maggio 2016, n. 183, regolamento tecnico che permetterà la realizzazione e il funzionamento del SINP (Sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro) previsto dall’art. 8, comma 4 del TUSL. La proroga prevista è di sei mesi, ovvero dal 12 aprile al 12 ottobre 2017, dal momento che il D.M. n. 183/2016 era andato in vigore il 12 ottobre 2016.

È prorogato di sei mesi anche il termine di decorrenza dell’obbligo, a carico del datore di lavoro e del dirigente, di comunicazione a fini statistici e informativi dei dati relativi agli infortuni che comportano l’assenza dal lavoro di almeno un giorno (prevista dall’articolo 18 comma 1-bis del TU sicurezza lavoro) sempre rispetto al decreto SINP. La comunicazione dovrebbe avvenire in via telematica all’INAIL entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico. Si tratta degli infortuni esclusi dall’obbligo della denuncia di infortunio standard prevista dall’articolo 53 del D.P.R. 1124/1965 a causa della loro ridotta durata (da 1 a 3 giorni escluso l’evento).

Differito al 31 dicembre 2017 il termine per l’entrata in vigore dell’obbligo dell’abilitazione all’uso delle macchine agricole, previsto dall’accordo Stato-Regioni e le province autonome 22 febbraio 2012. L’accordo individua le attrezzature di lavoro per le quali è richiesta una specifica abilitazione degli operatori, le modalità per il riconoscimento di tale abilitazione, i soggetti formatori, la durata, gli indirizzi e i requisiti minimi di validità della formazione. I corsi di aggiornamento dovranno svolgersi entro dodici mesi da quella data.

Riferimento normativo: Legge 27 febbraio 2017, n. 19, conv. D.L. 30 dicembre 2016, n. 244 (G.U. 28 febbraio 2017 n. 49, S.O. n. 14)

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Proroghe 2017 anche per macchine agricole e denuncia infortuni brevi

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