Qualità dell’aria: Ordinanza del Comune di Ancona

ORDINANZA- PROVVEDIMENTI URGENTI PER LA LOTTA ALL'INQUINAMENTO ATMOSFERICO E RIDUZIONE DEL RISCHIO DEL SUPERAMENTO DEL VALORE LIIMITE GIORNALIERO DELLE POLVERI SOTTILI

Dopo avere firmato nella giornata di ieri un nuovo accordo di programma con la Regione Marche, le Prefetture di Ancona, Ascoli Piceno, Fermo, Macerata, Pesaro e Urbino, Le Provincie delle Marche, i Comuni della zona "A" e l'Autorità Portuale di Ancona. in materia di polveri sottili PM 10, valutato il rischio di ulteriori superamenti del valore limite di legge, il sindaco di Ancona Fiorello Gramillano ha ritenuto opportuno mettere in atto misure contingenti più rigorose di quelle previste nell'accordo di Programma stipulato nel 2010, al fine di ridurre il rischio delle concentrazioni delle polveri sottili in atmosfera e favorire il raggiungimento dei livelli di qualità dell'aria previsti dall'UE.
A tal scopo ha emanato in data odierna una ordinanza con la quale si stabilisce

con decorrenza dal giorno 29 dicembre e fino a nuove disposizioni, nel territorio comunale perimetrato all'interno della planimetria "A" (allegata alla presente ordinanza) l'adozione dei seguenti provvedimenti:

 

Ø Tutte le attività produttive autorizzate alle emissioni in atmosfera, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. o della normativa previgente, dovranno ridurre le emissioni di polveri totali e di ossidi di azoto del 10% rispetto ai limiti autorizzati, salvo quelle autorizzate con limiti uguali od inferiori al 45% dei limiti nazionali;
Ø le attività produttive, di panificazione e ristorazione, quali le pizzerie, che utilizzano la combustione a biomasse per la cottura dei cibi, dovranno essere dotate di idoneo impianto di abbattimento delle polveri nei fumi, realizzato secondo le migliori tecnologie disponibili, oppure dovranno essere convertite con alimentazione elettrica o a metano, entro il 31 marzo 2012.
Dovranno comunicare ai Comuni, entro il 15 gennaio 2012, mediante autodichiarazione, ai sensi del DPR n. 445, s.m.i. del 28/12/2000 e, le seguenti informazioni:

  • ragione sociale
  • indirizzo dell'attività
  • descrizione della combustione di biomassa utilizzata
  • quantità media annua di biomassa utilizzata

• quantità media giornaliera di biomassa utilizzata nei giorni di funzionamento
• tipo denominazione commerciale e marca dell'impianto di abbattimento delle polveri nei fumi eventualmente già istallato, efficienza del medesimo impianto eventualmente istallato relativa alla riduzione delle polveri sottili PM10realizzato
inoltre dovranno comunicare ai Comuni, entro il 30 aprile 2012, mediante autodichiarazione, ai sensi del DPR n. 445, s.m.i. del 28/12/2000, le seguenti informazioni:

  • ragione sociale
  • indirizzo dell'attività
  • descrizione della combustione di biomassa utilizzata

• tipo denominazione commerciale e marca del filtro realizzato secondo la migliore tecnologia disponibile installato in attuazione della presente ordinanza
• efficienza del filtro installato relativa alla riduzione delle polveri sottili PM10

  • ditta installatrice

• copia delle fatture IVA di fornitura dell'impianto e di istallazione del medesimo
• copia della dichiarazione dell'installatore di conformità, ai sensi del T.U. Edilizia.

 

Ødivieto di accensione degli impianti e dei singoli apparecchi termici a biomassa (legna, cippato e pellet), inclusi i caminetti tradizionali aperti e quelli moderni chiusi, utilizzati per il riscaldamento degli ambienti interni o solo per la produzione di acqua sanitaria, quando nell'unità immobiliare è presente e funzionante un altro tipo di riscaldamento autonomo o centralizzato, nonché divieto di accensione dei medesimi impianti per il riscaldamento di ambienti esterni (per esempio: dehors invernali) che non presentano le seguenti caratteristiche: stufe e caldaie a pellet rispondenti alle UNI EN 14785 con rendimento nominale >85%, CO<0,032% e concentrazione delle polveri nei fumi ≤ 15mg/Nm³ a monte dei dispositivi di abbattimento delle polveri stesse, dotate di idonei dispositivi di abbattimento delle polveri nei fumi, realizzati secondo le migliori tecnologie disponibili.

• Inoltre la qualità del pellet dovrà essere comprovata tramite certificazione della conformità alla normativa UNI EN 14961-2 classe di qualità A1 e A2 del combustibile;
• La installazione deve essere stata effettuata da parte di installatori qualificati e formati con rilascio di apposito documento attestante l'operazione;
• Per gli impianti e apparecchi istallati negli anni solari precedenti, nell'anno solare in corso deve essere stata effettuata la manutenzione sull'impianto o sull'apparecchio e sulla canna fumaria da parte di operatori qualificati e formati con rilascio di apposito documento attestante l'operazione;
Ø Divieto di utilizzo di olio combustibile BTZ dal 1 settembre 2012;
Ø I possessori degli impianti e dei singoli apparecchi di riscaldamento domestico a biomassa dovranno comunicare al Comune, entro il 31 gennaio 2012 mediante autodichiarazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e s.m.i., le seguenti informazioni:

  • Generalità del possessore
  • Indirizzo presso cui è istallato l'impianto o il singolo apparecchio
  • Descrizione della combustione di biomasse utilizzata
  • Quantità media annua di biomassa utilizzata

• Quantità media giornaliera di biomassa utilizzata nei giorni di funzionamento
• Tipo denominazione commerciale e marca dell'impianto o del singolo apparecchio

  • Potenza al focolare

• Denominazione commerciale e marca del dispositivo di abbattimento delle polveri nei fumi eventualmente già installato, efficienza del medesimo dispositivo eventualmente istallato relativa alla riduzione delle polveri sottili PM10.
Ø gli impianti termici negli edifici, classificati, in base al DPR n. 412/93, con le sigle E1 (edifici adibiti a residenza e assimilabili), E2 (Edifici adibiti a uffici e assimilabili), E4 (Edifici adibiti ad attività ricreative, associative o di culto e assimilabili), E5 (Edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili), E6 (Edifici adibiti ad attività sportive), la temperatura dell'aria non deve essere superiore a 19°C, con tolleranza di 2°C. Negli edifici classificati, in base al DPR n. 412/93, E8 (Edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili), la temperatura non deve essere superiore a 17°C, con la tolleranza di 2°C. Sono esclusi gli impianti di riscaldamento installati negli edifici adibiti ad ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili, ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, scuole e asili, nonché le strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico- dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
Ø rispetto di una serie di misure preventive per limitare la produzione di polveri nei cantieri edili e precisamente:

  • bagnature delle piste di cantiere,

• pulizia dei pneumatici dei mezzi di cantiere in uscita dal cantiere stesso,

  • copertura dei carichi trasportati nel caso di materiali polverosi,
  • moderazione della velocità nelle aree di cantiere,
  • gestione appropriata dei cumuli di materiali,

• divieto di accensione fuochi all'interno delle aree di cantiere;

Verranno effettuati controlli a campione da tecnici comunali o incaricati dall'ente. Tutti i trasgressori delle disposizioni contenute nella presente ordinanza saranno sanzionati ai sensi del 'art. 7 bis del D.Lgs. n. 267/2000, s.m.i. e ai sensi dell'art. 650 del c.p.

Il Comando della Polizia Municipale e gli Ispettori Ambientali sono incaricati di provvedere alla verifica dell'esecuzione di quanto disposto con il presente atto e di assumere le eventuali iniziative previste in caso di inadempienza secondo quanto indicato dalla vigente normativa.

 

Fonte Comunicato del Comune di Ancona del 28/12/2011

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