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Sentenza Corte di Giustizia Ue: il termine “latte” solo per le bevande di derivazione animale
La Corte di Giustizia UE si è pronunciata in merito all’utilizzo della denominazione “latte” e altre denominazioni dei prodotti lattiero-caseari (yogurt, siero, ecc.), qualora la materia prima non sia di origine animale. Le norme comunitarie vigenti che disciplinano tutto il comparto lattiero-caseario (articolo 78, paragrafo 2, e allegato VII, parte III, del Regolamento n. 1308/2013) stabiliscono che la denominazione “latte” e le denominazioni che tale regolamento riserva unicamente ai prodotti lattiero-caseari, siano utilizzate per designare esclusivamente prodotti di derivazione animale.
Ovviamente la Sentenza è la parte conclusiva di una accusa di “concorrenza sleale” nei confronti di una azienda che utilizza tali denominazioni per prodotti vegetali molto richiesti negli ultimi anni, come ad esempio “burro di tofu”, “formaggio vegetale”, ecc.
Nonostante l’azienda accusata abbia sostenuto di sciogliere il possibile “inganno” associando la specifica origine del latte (latte di soia, latte di riso, ecc.), la Corte di Giustizia ha ritenuto tali precisazioni precauzionali non sufficienti, pur riconoscendo alcune eccezioni come il latte di mandorla e di cocco e il burro di cacao in quanto si tratta di “denominazioni tradizionali”, che sono ormai entrate nella cultura condivisa e pertanto disciplinate (prodotti menzionati all’allegato I della decisione 2010/791/UE).
In conclusione, la Sentenza in commento stabilisce che “la denominazione «latte» e le denominazioni riservate unicamente ai prodotti lattiero-caseari, NON possono essere utilizzate per designare, all’atto della commercializzazione o nella pubblicità, un prodotto puramente vegetale, e ciò anche nel caso in cui siano completate da indicazioni esplicative o descrittive che indicano l’origine vegetale del prodotto in questione…” (ad eccezione dei casi sopra citati).
Riferimenti: Corte di Giustizia UE Sentenza C-422/16 del 14 giugno 2017