TERRE E ROCCE DA SCAVO – nuova disciplina e semplificazioni del DPR 120/2017

Il D.P.R. 120/2017, d’ora in poi indicato come “regolamento” avrebbe l’obiettivo di riordinare e semplificare le disposizioni riguardanti la gestione delle terre e rocce da scavo, riprendendo ed ampliando molte di quelle previste dal D.M. 161/2012, che viene abrogato.
In particolare vengono disciplinati:
– La gestione delle terre e rocce da scavo classificate come sottoprodotti ai sensi dell’art. 184-bis del D. Lgs. 152/06, che di conseguenza escono dalla disciplina dei rifiuti, provenienti da cantieri:
> Di piccole dimensioni (fino a 6.000 mc di terre);
>Di grandi dimensioni (oltre i 6.000 mc di terre), anche nel caso in cui siano assoggettati a Valutazione d’Impatto ambientale – VIA o Autorizzazione Integrata
Ambientale – AIA;
– Il deposito temporaneo, ai sensi dell’art. 183 co.1 lettera bb) del D. Lgs. 152/06, di terre e rocce classificate come rifiuti;
– L’utilizzo nello stesso sito di produzione di terre e rocce escluse dalla normativa sui rifiuti;
– La gestione di terre e rocce da scavo all’interno di siti oggetto di bonifica

CANTIERI DI PICCOLE DIMENSIONI < 6.000 MC

Queste disposizioni si applicano alle terre e rocce da scavo provenienti da cantieri di piccole dimensioni, cioè con volumi di terre / rocce inferiori a 6.000 mc, nel caso in cui per dimostrare il possesso dei requisiti per la loro qualificazione come sottoprodotti:
se sono destinate a recuperi, ripristini, rimodellamenti, riempimenti o altri utilizzi, non sono superati i valori delle concentrazioni soglia di contaminazione – CSC di cui alle colonne A e B della Tabella 1 dell’Allegato 5 al Titolo V della Parte IV del D. Lgs.152/06;
se per fenomeni naturali sono superate le CSC, i valori di fondo sostituiscono tali CSC. I valori di fondo sono definiti mediante la procedura descritta nell’art. 11 del regolamento;
se il sito di produzione ricade in un sito oggetto di bonifica, il produttore può richiedere ad ARPA la validazione dei requisiti che permettono la qualificazione come sottoprodotto.

Dalla lettura del provvedimento, seppure non sia indicato esplicitamente, sembra risultare un obbligo di effettuare la caratterizzazione anche per i piccoli cantieri.
Pur se da una lettura incrociata si potrebbe fornire un’interpretazione in base alla quale la caratterizzazione potrebbe essere evitata nel caso in cui si riuscisse a dimostrare il rispetto dei requisiti di qualità ambientale basandosi sulla storia del sito e delle attività ivi svolte nel tempo, non vi sono al momento indicazioni a livello istituzionale che sostengono questa interpretazione.

Per i Cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA ed AIA  il regolamento prevede importanti semplificazioni per la qualifica come sottoprodotti delle terre e rocce prodotte in cantieri di grandi dimensioni non sottoposti a VIA o AIA.
In pratica tali terre vengono equiparate a quelle prodotte in cantieri di piccole dimensioni, in quanto:
– Devono rispettare gli stessi requisiti ambientali;
– Il rispetto dei tali requisiti è attestato dal produttore tramite la presentazione della dichiarazione art. 21, e non del P.U., con le stesse modalità previste per le terre da cantieri di piccole dimensioni.

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