Terza e ultima scadenza REACH – 31 maggio 2018

Terza e ultima scadenza REACH – 31 maggio 2018

Salute e Sicurezza sul lavoro
31 maggio 2018 – terza e ultima scadenza REACH

Cos’è il regolamento REACH?
Dal 1 giugno 2007 vige nell’unione Europea il Regolamento (CE) n. 1907/2006, altrimenti detto REACH, che stabilisce obblighi per i produttori, importatori e utilizzatori di sostanze chimiche come tali, in miscele e articoli.

Il REACH mira a introdurre maggiori livelli di tutela della salute umana e dell’ambiente, rafforzando al contempo la competitività delle imprese.
Il REACH stabilisce il principio “No data, no market” che prevede, per continuare la commercializzazione di sostanze chimiche, indipendentemente dalla loro pericolosità, è obbligatorio effettuare una registrazione (art. 5) . Registrare significa raccogliere una serie di informazioni sulle proprietà intrinseche delle sostanze che si fabbricano e/o importano qualora si superi il limite quantitativo di 1 tonnellata all’anno per produttore e/o importatore. Il compito di gestire le informazioni trasmesse dalle imprese spetta all’Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche (ECHA).
Il 31 maggio 2018 è l’ultimo termine utile per registrare le sostanze fabbricate e/o importate in quantità compresa tra 1 e 100 tonnellate all’anno. E’ importante sapere che, qualora la sostanza di interesse non venga registrata entro tale data, l’impresa non potrà continuare a fabbricarla e/o importarla.
La registrazione spetta a voi o ad altri attori nella catena di approvvigionamento?
Hanno obblighi di registrazione ai sensi del REACH i seguenti soggetti:
• imprese che fabbricano sostanze chimiche in quantitativi pari o superiori ad 1 tonn/anno
• imprese che importano sostanze chimiche in quantitativi pari o superiori ad 1 tonn/anno
• imprese che producono e/o importano articoli se contengono sostanze chimiche destinate ad essere rilasciate in normali condizioni d’uso in quantitativi pari o superiori ad 1 tonn/anno.
Tutte le sostanze devono essere registrate, salvo alcune esenzioni.
Cosa occorre fare?
Se un’impresa ricade in uno dei suddetti casi, ed è quindi soggetta all’obbligo di registrare, deve tenere conto che la preparazione di un fascicolo di registrazione richiede una pianificazione, il coordinamento con altre imprese e un consistente carico di lavoro. Pertanto, occorre immediatamente:
1. contattare l’ECHA per accertarsi se la sostanze di proprio interesse è già stata registrata da altre imprese
2. se è già stata registrata, seguire le indicazioni dell’ECHA per condividere con le altre imprese registranti la stessa sostanza quei dati che obbligatoriamente non devono essere duplicati
3. se invece non è stata registrata, avviare le attività necessarie per predisporre il fascicolo di registrazione.
Dove trovare assistenza?
Per aiutare le imprese nell’adempimento degli obblighi previsti dal REACH, è attivo innanzitutto l’Helpdesk nazionale REACH, un servizio di informazione e assistenza gestito dal Ministero dello Sviluppo Economico.
L’assistenza è pubblica, gratuita e in lingua italiana, e può essere fornita on-line. L’Helpdesk REACH è raggiungibile all’indirizzo http://reach.mise.gov.it/.
E’, inoltre, possibile consultare l’Agenzia Europea delle Sostanze Chimiche (ECHA) (http://echa.europa.eu/) dove è disponibile un’ampia gamma di guide tecniche.

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