Tonno contaminato, assolti i titolari del supermercato

Tonno contaminato, assolti i titolari del supermercato

Che cos’è l’istamina?

L’istamina, sostanza presente in tutti i tipi di pescato, non è nociva di per sé, lo diventa, invece, provocando la sindrome sgombroide, se aumenta: e questo avviene quando viene interrotta la catena del freddo, alterando così il pesce.

Il fatto

(Fonte Gazzetta di Mantova)

Il fatto risale al 6 agosto del 2018. Una persona si presentò al Pronto soccorso dopo aver mangiato del tonno comprato a Curtatone. Gli accertamenti dell’Ats avevano rintracciato in quelle porzioni troppa istamina, mentre altre, distribuite in differenti punti vendita, sono risultate regolari. Il presidente del cda e il figlio, consigliere delegato, dell’Iper Tosano erano stati indagati e colpiti da un decreto penale di condanna a cui la difesa si è opposta.

L’istamina rintracciata in quella porzione era eccessiva, e quindi nociva per la salute, ma probabilmente l’operazione non corretta sul pesce era stata commessa dal rivenditore iniziale: in ogni caso non nell’Iper Tosano, dove il prodotto non è stato in alcun modo alterato mantenendo integra la confezione del pesce sottovuoto e ghiacciato.

Nel corso del processo è stato dimostrato che il tonno a Curtatone, sottovuoto e sotto ghiaccio, era stato aperto solo al momento di essere messo in vendita. Un’ipotesi è che il rivenditore abbia inavvertitamente contaminato il tonno durante l’eviscerazione prima di metterlo nel ghiaccio. Di questo non era possibile ravvedersi nell’Iper Tosano o in qualsiasi altro market.

Nulla può essere accaduto nemmeno durante il trasporto perché ogni mezzo viene tracciato ininterrottamente: un eventuale guasto al frigorifero di un camion sarebbe stato individuati in base alle norme di autocontrollo (HACCP).

Commento

A tal proposito giova richiamare l’art 4 dell’Accordo, ai sensi dell’articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, tra il Ministro della salute e i Presidenti delle Regioni e delle Province autonome sul documento recante «Linee guida ai fini della rintracciabilità degli alimenti e dei mangimi per fini di sanità pubblica», volto a favorire l’attuazione del regolamento (CE) n. 178 del 2002 del Parlamento e del Consiglio del 28 gennaio 2002. (GU n.294 del 19-12-2005 – Suppl. Ordinario n. 205)  Appare evidente che, ad esempio, un trasportatore o un dettagliante non può essere responsabile della presenza di un pericolo in un prodotto confezionato (a meno di atti intenzionali o accidentali) che non sia stato da lui manipolato, ma può essere considerato responsabile, in virtù della normativa vigente, del controllo del rischio attraverso il rispetto di taluni requisiti relativi alle condizioni di trasporto o di detenzione (es. temperatura di trasporto o stoccaggio) ed attraverso l’adozione delle procedure di autocontrollo e degli eventuali adeguati interventi correttivi.”

Questo conferma l’importanza di implementare e mantenere attive efficaci procedure di autocontrollo.

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Tonno contaminato, assolti i titolari del supermercato

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