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Vietata la vendita di bevande alcoliche ai minori di 18 anni: gli obblighi degli esercenti
Le modifiche intercorse alla Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcol correlati prevedono il divieto di vendita di bevande alcoliche ai minori di 18 anni che quindi non potranno più acquistare alcolici né direttamente presso le attività commerciali, né presso i pubblici esercizi e neanche per mezzo di distributori automatici.
La legge stabilisce, inoltre, l’obbligo di richiesta da parte del venditore/esercente del documento di identità dell’acquirente, tranne nel caso in cui la maggiore età dello stesso sia evidente.
Per quanto riguarda, invece, la somministrazione nei pubblici esercizi, rimane in vigore il divieto di somministrazione di bevande alcoliche, oltre che ai minori, agli infermi di mente. E’ infine vietato somministrare alcolici anche a coloro che manifestano un evidente stato di ubriachezza.
È possibile riepilogare la materia nel seguente modo:
– è vietato vendere e somministrare sul posto bevande alcoliche a minori degli anni 18;
– nel caso di vendita di bevande alcoliche a minori degli anni 18, è prevista una sanzione pecuniaria da 250 a 1.000 euro;
– la somministrazione di bevande alcoliche a minori degli anni 16 è punita con la sanzione dell’arresto fino a un anno;
– la somministrazione di bevande alcoliche a minori degli anni 18, ma maggiori degli anni 16, è punita con la sanzione pecuniaria da 250 a 1.000 euro.
Se il somministratore è l’esercente un’osteria o altro esercizio autorizzato allo spaccio di cibi e bevande è prevista anche la sanzione della sospensione dell’attività che può andare da una durata minima di 15 giorni ad una massima di due anni.