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Tari: La cassazione conferma l’esclusione delle aree nelle quali si producono rifiuti speciali

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La Corte di Cassazione ha messo la parola fine a una questione annosa che impediva alle imprese il riconoscimento di un diritto spettante in materia di tassazione sui rifiuti.

Con la sentenza n. 9858/2016 la Cassazione ha confermato un principio fondamentale: non possono essere assoggettate alla tassa sui rifiuti, (oggi TARI ed ai tempi del ricorso TIA) i locali destinati alla produzione in cui si formano rifiuti speciali e non rifiuti urbani.

Nei fatti, con la Pronuncia in oggetto, la Suprema Corte ha respinto l’appello proposto da un gestore della riscossione del tributo, per conto del Comune di Lamporecchio, che si opponeva alla decisione dei giudici della Commissione Tribunale Regionale della Toscana i quali avevano integralmente accolto il ricorso promosso da una falegnameria che sosteneva di non dover pagare la “quota variabile” TIA perché nelle superfici destinate alla produzione venivano prodotti esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani ed al cui smaltimento aveva provveduto a proprie spese.