Tari: La cassazione conferma l’esclusione delle aree nelle quali si producono rifiuti speciali

La Corte di Cassazione ha messo la parola fine a una questione annosa che impediva alle imprese il riconoscimento di un diritto spettante in materia di tassazione sui rifiuti.

Con la sentenza n. 9858/2016 la Cassazione ha confermato un principio fondamentale: non possono essere assoggettate alla tassa sui rifiuti, (oggi TARI ed ai tempi del ricorso TIA) i locali destinati alla produzione in cui si formano rifiuti speciali e non rifiuti urbani.

Nei fatti, con la Pronuncia in oggetto, la Suprema Corte ha respinto l’appello proposto da un gestore della riscossione del tributo, per conto del Comune di Lamporecchio, che si opponeva alla decisione dei giudici della Commissione Tribunale Regionale della Toscana i quali avevano integralmente accolto il ricorso promosso da una falegnameria che sosteneva di non dover pagare la “quota variabile” TIA perché nelle superfici destinate alla produzione venivano prodotti esclusivamente rifiuti speciali non assimilati agli urbani ed al cui smaltimento aveva provveduto a proprie spese.

La Suprema Corte nel respingere il ricorso del Gestore ricorda che aveva già avuto modo di esprimersi ai tempi in cui la tassa sui rifiuti si chiamava TARSU chiarendo che nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano, di regola, rifiuti speciali, incombendo sull’impresa contribuente soltanto l’onere di fornire all’amministrazione comunale i dati relativi all’esistenza ed alla delimitazione delle aree che producendo di regola rifiuti speciali non concorrono alla quantificazione della complessiva superficie imponibile (Cass. sez. trib. n. 15083/2004; Cass. sez. trib. n. 4766/2004).

Le varie pronunce giurisprudenziali che si sono susseguite nel tempo confermano la tesi da sempre sostenuta dalla Confederazione. La TARI, ricordiamo, costituisce un tributo che serve a ripagare i Comuni per il servizio di raccolta e smaltimento dei soli rifiuti urbani; essa non è dovuta sui rifiuti speciali giacché per questa tipologia di rifiuti le imprese sono tenute a rivolgersi ad aziende specializzate, cui corrispondono specifiche tariffe per la raccolta ed il relativo smaltimento.

Fonte CNA Nazionale

Sentenza della Corte di Cassazione n.9858/2016

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