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Approvato Regolamento semplificazione prevenzione incendi
Il Consiglio dei Ministri n. 146/2011 ha approvato un regolamento per la semplificazione di procedimenti in materia di prevenzione incendi, attraverso la riduzione, laddove possibile, degli oneri amministrativi mantenendo inalterati i livelli di garanzia e di sicurezza.
Sul testo sono stati acquisiti i pareri del Consiglio di Stato e delle Commissioni parlamentari.
Il regolamento completa il pacchetto di interventi di semplificazione contenuti nel "Decreto sviluppo" (Decreto Legge n. 70 del 13 maggio 2011), sarà applicabile alle attività soggette al controllo di prevenzione incendi (D.M. 16/02/1982) e non potrà essere applicato alle attività industriali a rischio di incidente rilevante i cui adempimenti sono trattati da specifica legge (art. 8 del Decreto Legislativo 17 agosto 1999, n. 334).
Con le norme in vigore, le attività sottoposte al controllo di prevenzioni incendi sono distinte in 3 categorie A, B, C, in base alle dimensioni dell'impresa, al tipo di attività svolta, all'esigenza di specifiche regole tecniche di tutela della pubblica incolumità:
– per le attività a basso rischio, viene eliminato il parere di conformità e sarà sufficiente utilizzare la segnalazione certificata di inizio attività (SCIA), con tempi certi per tutte le imprese. I controlli successivi all'avvio delle attività saranno effettuati a campione entro 60 giorni
– per le attività a medio rischio, la valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio si dovrà invece ottenere entro 60 giorni. Per avviare l'attività sarà sufficiente presentare la SCIA e i controlli successivi saranno effettuati a campione entro 60 giorni
– per le attività ad alto rischio, la valutazione di conformità dei progetti ai criteri di sicurezza antincendio si dovrà anch'essa ottenere entro 60 giorni. Per avviare l'attività sarà sufficiente presentare la SCIA e i controlli successivi saranno effettuati a tappeto entro 60 giorni.