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Faq settore alimentare
Domande frequenti – Settore alimentare
Con specifico provvedimento (d. lgs 23/6/2003, n. 181, art. 13, comma 5) è stato stabilito che le acque idonee al consumo umano (potabili) non preconfezionate, somministrate nelle collettività ed in altri esercizi pubblici, devono riportare sul contenitore, ove trattate, la specifica denominazione di vendita "acqua potabile trattata o acqua potabile trattata e gassata" se è stata addizionata di anidride carbonica. Ciò significa, ad esempio, che i ristoranti possono somministrare ai clienti acqua di rubinetto trattata (con filtri e scaraffata), ma sulla caraffa dovranno essere riportate le indicazioni suddette. La non applicazione della norma comporta una sanzione amministrativa pecuniaria da € 600 a € 3500.
L’indicazione del lotto permette una rapida identificazione di prodotti pericolosi o potenzialmente pericolosi dal punto di vista sanitario e consente di dirimere più facilmente eventuali controversie negli scambi nazionali ed internazionali.
Il Regolamento 1169/2011 non contiene articoli dedicati al lotto di produzione, ma la sua indicazione rimane obbligatoria ai sensi della Direttiva 2011/91/UE relativa alle diciture o marche che consentono di identificare la partita alla quale appartiene una derrata alimentare. Tale indicazione è stata inserita nell'art. 17 del dgs 231/2017 (Ageguamento Nazionale alle disposizioni del Reg 1169/2011) ed è quindi obbligatoria.
La sua indicazione, eccetto le previste ipotesi di esenzione, è condizione imprescindibile per la commercializzazione dei prodotti alimentari ed è riportata anche sui prodotti che sono oggetto di distinta regolamentazione comunitaria (ad esempio, uova, acque minerali, etc.).
L’indicazione del lotto consente agli operatori del settore anche di adempiere a quanto disposto dall’art. 18 del Regolamento (CE) 178/2002 sulla rintracciabilità degli alimenti; essa, infatti permette di risalire tempestivamente agli alimenti (anche ai mangimi) che, appartenendo al medesimo lotto, possono presentare lo stesso rischio sanitario. In questo modo si limita il quantitativo di merci da ritirare dal mercato.
Non essendo state imposte specifiche modalità di indicazione, i metodi utilizzati per l’identificazione del lotto sono a discrezione dell’operatore e, quindi, numerosi e diversi. La partita è determinata in ciascun caso dal produttore, fabbricante o confezionatore del prodotto alimentare di cui trattasi o dal primo venditore stabilito all’interno dell’Unione.
Esso è apposto “in modo da essere facilmente visibile, chiaramente leggibile e indelebile ed è preceduto dalla lettera “L”, salvo nel caso in cui sia riportato in modo da essere distinto dalle altre indicazioni di etichettatura”.
Per i prodotti alimentari preimballati l’indicazione del lotto figura sull’imballaggio o su un’etichetta apposta su di esso. Per i prodotti alimentari non preimballati l'indicazione del lotto figura sull'imballaggio o sul recipiente o, in mancanza, sui relativi documenti commerciali di vendita.
L’indicazione del lotto non è richiesta (art. 2 della Direttiva 2011/91/UE) nei seguenti casi:
- per i prodotti agricoli che, all’uscita dall’azienda agricola, sono:
- venduti o consegnati a centri di deposito, di preparazione o di confezionamento
- avviati verso organizzazioni di produttori
- raccolti per essere immediatamente integrati in un sistema operativo di preparazione o trasformazione
- quando, sui luoghi di vendita al consumatore finale, le derrate alimentari non sono preconfezionate, sono confezionate su richiesta dell’acquirente o sono preconfezionate ai fini della loro vendita immediata,
- alle confezioni o ai recipienti il cui lato più grande abbia una superficie inferiore a 10 cm2,
- alle porzioni individuali di gelato alimentare (se figura sull'imballaggio globale).
Le toilette sono obbligatorie in tutti gli esercizi che prevedono un’attività di somministrazione di alimenti e bevande, quindi bar, ristoranti, pizzerie e tutte le attività che prevedono una sosta da parte del cliente.
Non è obbligatorio, invece, per quei locali come pizzerie d’asporto o gelaterie dove c’è un consumo immediato o l’asporto del prodotto. In questi casi, però, non deve essere previsto un servizio ai tavoli. Analoga considerazione è valida per panifici e gastronomie con annesso laboratorio che hanno organizzato il consumo sul posto: anche in questo caso non deve essere previsto un servizio ai tavoli.
Nei casi obbligatori, i bagni devono essere sempre due e distinti per sesso, più il bagno per i disabili che può essere integrato già a un bagno esistente (solitamente quello delle donne).
Forniamo dei parametri per i servizi igienici:
- 30 posti tavola: n. 1 toilette
- 50 posti tavola: n. 1 toilette per donne ed 1 toilette per uomini
- 100 posti tavola: n. 2 toilette per donne ed 2 toilette per uomini
- 150 posti tavola: n. 3 toilette per donne ed 3 toilette per uomini.
Per gli esercizi con ulteriore capacità, dovrà essere aggiunto 1 servizio igienico ogni 50 ulteriori posti.
Si riportano inoltre le caratteristiche per il bagno per diversamente abili (D.L. 236/89 del 14 giugno 1989):
- Dimensioni minime: 180×180 cm.
- Lo spazio di ingresso deve essere minimo 85 cm.
- La porta deve essere scorrevole.
- Spazi adeguati per accedere al lavabo e al WC ( lo spazio di manovra per l’accostamento e il trasferimento laterale dalla sedia a rotelle alla tazza del WC deve essere minimo 100 cm mentre lo spazio necessario all’accostamento frontale della sedia a rotelle al lavabo deve essere minimo 80 cm).
- Ci devono essere corrimani, ossia punti di appoggio.
- Deve essere presente un campanello per le emergenze.
- La serratura non deve avere la chiave ma una manopola da girare grande.
- I rubinetti devono essere miscelatori a leva di dimensioni sufficienti ma non troppo lunghi.
- Per il lavabo utilizzare miscelatori termostatici (con blocco della temperatura) per evitare che l’acqua non sia troppo calda.
- I sanitari devono essere preferibilmente del tipo sospeso.
- L’antibagno deve avere il lavabo
Si tenga presente che nei centri storici sono concesse deroghe alla normativa sui bagni nei locali pubblici, che quindi variano in base al Comune; in base al Regolamento Edilizio tipo. Si tenga anche presente che la normativa igienico - sanitaria prescrive che i servizi igienici devono essere "sufficienti" in relazione alle attività di manipolazione e somministrazione di alimenti e bevande. Anche in base a tele prescrizione va valutata la disponibilità o meno di servizi igienici distinti per il personale e per il pubblico (che nel caso di bar, ristoranti e pubblici esercizi in genere è opportuno siano sempre distinti e separati).
Le sanzioni per le violazioni delle norme che disciplinano i limiti di orario per la vendita/somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche variano a seconda della fattispecie:
- Per i pubblici esercizi, i circoli e coloro che somministrano in spazi o aree pubblici, che non rispettano il divieto di somministrazione di alcolici dalle ore 3 alle 6, e per gli esercizi di vicinato che non rispettano il divieto di vendita dalle ore 24 alle 6 è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000 a euro 20.000. Inoltre, qualora siano state contestate due distinte violazioni nel corso del biennio è disposta la sospensione della licenza o dell’autorizzazione all’esercizio dell’attività ovvero dell’esercizio dell’attività medesima per un periodo da 7 fino a 30 giorni, secondo la valutazione dell’autorità competente
- Per le aree di servizio sulle autostrade e strade di tipo A, è prevista la sanzione amministrativa pecuniaria da 2.500 a 7.000 euro in caso di violazione del divieto di vendere superalcolici dalle ore 22 alle 6, è invece punita con la sanzione amministrativa pecuniaria da 3.500 a 10.500 euro la violazione dei divieti di somministrazione di superalcolici e di somministrazione di alcolici dalle ore 2 alle 6. Inoltre, qualora nell’arco di un biennio sia reiterata una delle violazione sopra descritte, il prefetto territorialmente competente in relazione al luogo della commessa violazione dispone la sospensione della licenza relativa alla vendita e somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche per un periodo di trenta giorni.
È prevista inoltre una sanzione amministrativa pecuniaria da 300 a 1.200 euro per coloro che non osservano le disposizioni concernenti gli apparecchi di rilevazione del tasso alcolemico e l’obbligo di esporre nel locale le relative tabelle.
Ecco una tabella di riepilogo in relazione agli orari
Si. In base al Dlgs 193 del 6 novembre 2007 è prevista una sanzione amministrativa da euro 1000 a euro 6000 (Sanzione ridotta € 2000 nota: entro 60 giorni dalla contestazione immediata o dalla data di notifica si è ammessi al pagamento in misura ridotta al doppio del minimo ovvero 1/3 del massimo).
Recenti orientamenti dei Ministeri competenti hanno richiamato il divieto ai minori di anni 18 non solo della vendita ma anche dell’attività di somministrazione sul posto di bevande alcoliche:
- nel caso di somministrazione di bevande alcoliche a minori degli anni 18, ma maggiori degli anni 16, si applica la sanzione aministrativa pecuniaria da 250 a 1000 euro;
- nel caso di somministrazione di bevande alcoliche a minori degli anni 16, la sanzione è l'arresto fino a un anno (illecito penale);
- nel caso di sola vendita di bevande alcoliche a minori degli anni 18, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1000 euro.
Va tenuto in conto che in basse al Regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18 giugno 1931, n. 773 delle Leggi di Pubblica Sicurezza i minori di anni diciotto non possono essere adibiti alla somministrazione al minuto di bevande alcoliche negli esercizi pubblici, anche se trattisi di esercizi nei quali la vendita al minuto o il consumo delle bevande alcoliche non costituisca prestazione unica od essenziale dell'esercizio.
Fatto salvo il caso di cani "guida" delle persone non vedenti la legge di riferimento è la 281/1991 (“Legge quadro in materia di animali d’affezione e di prevenzione del randagismo”) che segue l’art.83, lettera d) del Decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954 n.320, recante “Regolamento di Polizia veterinaria” e che sostanzialmente dice che gli animali possono accedere a qualunque luogo pubblico o esercizio pubblico, salvo che non venga segnalato il divieto con apposito cartello.
Il divieto di accesso nei locali in cui vengono preparati e/o immagazzinati gli alimenti è regolamentato dal Reg. Ce 852/2004, quindi è vietato entrare nelle cucine di un ristorante con un cane (con o senza guinzaglio e museruola) ma non è vietato dalla legge sedersi al tavolo di un ristorante in compagnia del proprio cane, a meno che, in base a quanto sopra, l’esercente esponga un cartello per il divieto di accesso a cani, gatti e altri animali d’affezione.
Molte città, province e regioni hanno adottato regolamenti che favorisono l’accesso di cani e gatti alle strutture pubbliche (uffici pubblici, ristoranti, mezzi di trasporto, in alcuni casi anche ospedali e strutture sanitarie come in Emilia Romagna, o le stesse spiagge pubbliche ) purché i cani siano tenuti al guinzaglio e, all’occorrenza, indossino la museruola e i gatti viaggino in trasportino.
I pubblici esercizi che servono ai tavoli olio extravergine di oliva sono obbligati a mettere a disposizione dei clienti oliere con tappo “antirabbocco”. La misura di trasparenza è volta ad impedire che le vecchie oliere siano riempite o allungate con prodotti diversi da quelli indicati o con olio straniero spacciato per italiano. Sono previste sanzioni che vanno da 1 a 8 mila euro e la confisca del prodotto. E' possibile consultare un precedente approdondimento in proposito (cliccare qui)