CNA Tecno Quality | tecnoquality@an.cna.it - tecnoquality.an@cert.cna.it
Faq settore sicurezza e salute sui luoghi di lavoro
Domande frequenti – Settore Sicurezza e Salute nei luoghi di lavoro
Il D.P.R. n. 462/2001 non prevede sanzioni specifiche in caso di inottemperanza agli obblighi previsti dallo stesso.
L'art. 87 del D.Lgs. no 81/08 sanziona il datore di lavoro per la mancata effettuazione delle verifiche periodiche previste per legge dal DPR 462/01 e per la mancanza dei verbali di controllo degli impianti elettrici e di protezione dalle scariche atmosferiche (sanzione amministrativa pecuniaria da 750 a 2500 euro). Inoltre il datore di lavoro viene sanzionato dall'art. 68 qualora gli impianti non vengano sottoposti a regolare manutenzione (arresto da tre a sei mesi o con ammenda da 2.000 a 10.000 euro, comma 1 punto b). per le modalità applicative valgono, conseguentemente, le procedure previste dal D.Lgs. n. 758/94.
Le sanzioni possono essere comminate dai tecnici ASL, ARPA, ex-ISPESL, mentre i tecnici degli Enti di Terza Parte dovranno segnalare quanto riscontrato alle autorità competenti. Nel caso in cui, quindi, dalla verifica periodica dovessero risultare violazioni di legge si procede all'applicazione della disciplina sanzionatoria prevista dal D.Lgs. n. 758/94.
In particolare, essendo l'obbligo di far sottoporre a verifica periodica gli impianti, a carico del datore di lavoro, la mancata effettuazione di queste verifiche, in sede di attività di vigilanza, diventa una inosservanza che viene contestata al datore di lavoro.
Qualora, invece, il verificatore, nell'esecuzione delle verifiche, non svolga la sua funzione di garanzia nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore, e di salvaguardia della loro sicurezza, non proteggendo adeguatamente tali soggetti, sarà penalmente responsabile dei danni causati alle persone dalla sua attività ai sensi dell'art. 40, secondo comma, del Codice Penale. Inoltre, l'attività di verifica è da considerarsi un'attività pericolosa (dovendo seguire specifiche norme tecniche di sicurezza) ai sensi dell'art. 2050 del Codice Civile. Per tal motivo il verificatore , è anche civilmente responsabile, nei confronti del datore di lavoro e del lavoratore, dei danni provocati dall'impianto difettoso, secondo l'art. 2050, ed è tenuto al risarcimento, se non prova di avere adottato tutte le misure idonee ad evitare il danno.
Per agevolare le imprese la CNA di Ancona ha stipulato una apposita convenzione con un Ente Notificato a tariffe agevolate. Le imprese interessate possono contattarci allo 0731/712180 oppure scriverci a tecnoquality@an,cna.it
Secondo la definizione che ne dà il Testo Unico della Sicurezza, il preposto è la "persona che, …, sovrintende all'attività lavorativa e garantisce l'attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa".
Pertanto, rientrano in questa definizione il capo reparto, il capo ufficio, il capo squadra, il capo cantiere, il capo officina e l'assistente edile, che sovrintendono gerarchicamente uno o più lavoratori, impartendo gli ordini sull'attività che deve essere svolta e controllando il rispetto della normativa antinfortunistica e delle procedure aziendali in materia di sicurezza.
E' per questo motivo che il Testo Unico attribuisce al preposto obblighi di sovraintendimento e di vigilanza (anche se non ha l'obbligo di adottare le misure di prevenzione e di protezione, che spettano al datore di lavoro, ha comunque il dovere di vigilare affinché le misure predisposte siano effettivamente osservate dai lavoratori).
Il preposto, perciò, è "chiunque in un'azienda assuma, in qualsiasi modo, una posizione di preminenza rispetto agli altri lavoratori, così da poter loro impartire ordini, istruzioni o direttive sul lavoro da eseguire, ed è tenuto all'osservanza dell'attuazione delle prescritte misure di sicurezza ed al controllo che i lavoratori le rispettino".
In base al D.M. 15 luglio 2003, n. 388, gli addetti al pronto soccorso devono essere formati con istruzione teorica e pratica per l'attuazione delle misure di primo intervento interno e per l'attivazione degli interventi di pronto soccorso. La formazione dei lavoratori designati deve essere svolta da personale medico, in collaborazione, ove possibile, con il sistema di emergenza del Servizio Sanitario Nazionale. Occorre verificare se l'abilitazione che il volontario ha conseguito presso l'associazione sia stata rilasciata sulla base di un percorso formativo corrispondente ai contenuti di cui all'allegato 3 del D.M. 15 luglio 2003, n. 388. In tal caso l'abilitazione sarà valida anche a livello aziendale, salvo ovviamente la necessità di una formale designazione a norma dell'articolo 18, comma 1, lettera b), del D.Lgs 81/08. Per quanto sopra è opportuno che sulla documentazione attestante l'avvenuta formazione sia riportato esplicitamente che il corso frequentato rispetta il dettato del D.M. 388/03. In assenza di tale dicitura, l'Organo di Vigilanza potrebbe non ritenere valida la formazione ricevuta.
Il D. Lgs. 81/08 indica nell'art. 37 co. 9 che i lavoratori incaricati nelle attività di prevenzione incendi, lotta antincendio, ecc. devono avere una formazione e un aggiornamento periodico. L'articolo continua poi dicendo che "in attesa delle disposizioni di cui all'art. 46 comm. 3 continuano a trovare le disposizioni nel D.M. 10.03.98 che non prevede l'aggiornamento".
Successivamente nel 2011 a seguito delle tante incertezze è stata emessa da parte dei Vigili del fuoco una circolare che, con riferimento al D. Lgs. 81/08, indicava i programmi dei tre livelli di formazione di aggiornamento (aggiornamento alto, aggiornamento medio e basso).
Adesso l'Accordo Stato Regioni del 7 luglio 2016 nell'allegato 5 (corsi di aggiornamento) specifica che per l'aggiornamento degli addetti alla prevenzione incendi si fa riferimento al D.M. 10.03.98 e specifica che non prevede l'aggiornamento.
In prima analisi ci viene spontaneo pensare che l'aggiornamento non sia previsto ... tuttavia secondo il parere di autorevoli esperti del settore l'indicazione più corretta in materia è la seguente.
L'obbligo di aggiornamento per gli addetti antincendio è stabilito dal citato art. 37, comma 9, D. Lgs. 81/2008, costituendo titolo abilitativo allo svolgimento delle relative funzioni.
L'assenza di una disposizione regolamentare specifica in punto di aggiornamento (assente nel D.M. 10.03.1998) non fa venir meno tale obbligo, ma lo lascia libero nelle modalità di adempimento, da valutarsi sotto il profilo della diligenza.
Potrebbe, sul punto, persino richiamarsi la residuale previsione dell'art. 2087 c.c., che costituirebbe il parametro della richiamata diligenza. Quindi, risponde al criterio della "tecnica" (art. 2087 c.c.) il riferirsi alla Circolare della DG servizi Antincendio del 2011 in ordine alla modalità di aggiornamento, pur potendosi ritenere ammissibili altre modalità alternative.
In ogni caso, sussiste il dovere di aggiornamento, come sopra detto.