Archivi per la Categoria: Etichettatura degli alimenti

Olio: pubblicato decreto sanzioni

Olio: pubblicato decreto sanzioni

E’ stato pubblicato in Gazzetta ufficiale il decreto 103/2016, in vigore dal 1 luglio 2016, recante le sanzioni sull’ olio d’oliva. Il decreto rappresenta un ulteriore passo in avanti per la tutela dell’olio d’oliva italiano e per una sempre maggiore difesa dei consumatori e dei produttori. Tra le principali norme figurano le sanzioni per il… leggi tutto

Pane additivato con carbone vegetale: attenzione alle regole

Pane additivato con carbone vegetale: attenzione alle regole

La CNA Alimentare sottolinea che i panificatori rischiano la denuncia per truffa nel momento in cui decidano di utilizzare il carbone vegetale come colorante per il pane e come pretesto per presentarlo quale alimento dalle caratteristiche maggiormente salutari rispetto al pane comune.

In realtà la diffusione del pane nero al carbone vegetale, talvolta pubblicizzato come ingrediente in grado di aumentarne la digeribilità, è dovuta soprattutto a questione estetiche. Un pane o un altro impasto di colore nero può rendere una ricetta tradizionale molto particolare e catturare soprattutto la vista e la curiosità di chi è alla ricerca di nuove idee da portare in tavola.

Gli aspetti benefici legati all'utilizzo del carbone vegetale per preparare il pane sono stati messi in discussione dopo le denunce di truffa in Puglia. Ed ecco allora che altri panificatori che impiegano questo ingrediente per preparare il pane nero potrebbero rischiare altrettanto.

La CNA ricorda infatti che la normativa di settore non consente l'utilizzo di alcun colorante sia nella produzione del pane che di prodotti simili sia negli ingredienti impiegati per prepararli. La CNA chiarisce inoltre che il carbone vegetale è una sostanza classificata come additivo e in quanto tale non può dunque rientrare come ingrediente per la preparazione del pane.

Ecco dunque il richiamo della CNA rivolto a tutti i panificatori a non utilizzare il carbone vegetale e a seguire le indicazioni del Ministero della Salute, che ha spiegato che:

1) E' ammissibile la produzione di un 'prodotto della panetteria fine' denominato come tale, che aggiunga agli ingredienti base (acqua, lievito e farina), tra gli altri, anche il carbone vegetale come additivo colorante e nelle quantità ammesse dalla regolamentazione europea in materia (Reg. CE 1333/08 All. II Parte E).

2) Non è ammissibile denominare come "pane" il prodotto di cui al punto 1, né fare riferimento al "pane" nella etichettatura, presentazione e pubblicità dello stesso, tanto nel caso in cui trattasi di prodotto preconfezionato quanto nel caso di prodotti sfusi (Articolo 18, Legge 580/67).

3) Non è ammissibile aggiungere nell'etichettatura, presentazione o pubblicità del prodotto di cui al punto 1 alcuna informazione che faccia riferimento agli effetti benefici del carbone vegetale per l'organismo umano, stante il chiaro impiego dello stesso esclusivamente quale additivo colorante.

Inoltre, Il carbone attivo contribuisce alla riduzione dell'eccessiva flatulenza post-prandiale solo per un alimento che contiene 1 g di carbone attivo per porzione quantificata.

Infine, CNA Alimentare dichiara che non c'è accordo nella comunità internazionale sulla salubrità del carbone vegetale: ciò che è certo è che il carbone attivo "lega" ed elimina tutte le sostanze che incontra nel tratto gastrointestinale rendendo quindi inefficaci anche eventuali farmaci salvavita che si siano assunti in concomitanza.

Il richiamo all'attenzione è dunque rivolto a tutti. Meglio lasciar perdere le mode, scegliere il pane tradizionale e, solo se e quando occorre, assumere il carbone vegetale sotto forma di integratore seguendo i consigli del medico e dell'erborista.

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Il Ministero delle Politiche agricole vuole reintrodurre “prodotto nello stabilimento di …”

Il Ministero delle Politiche agricole vuole reintrodurre “prodotto nello stabilimento di …”

L'obbligo di indicazione della sede dello stabilimento riguarderà gli alimenti prodotti in Italia e destinati al mercato italiano. Allo stesso tempo partirà a breve la notifica della norma alle autorità europee per la preventiva autorizzazione. L'Italia insisterà sulla legittimità dell'intervento in applicazione di quanto previsto dall'articolo 38 del regolamento n. 1169/2011, motivandola in particolare con ragioni di più efficace tutela della salute dei consumatori.

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Corte di giustizia europea: le etichette non devono ingannare il consumatore

La Corte di Giustizia UE ha affermato che le norme comunitarie stabiliscono che l'etichettatura di un prodotto alimentare e le relative modalità di realizzazione non possano suggerire, tramite l'aspetto, la descrizione o la rappresentazione grafica di un determinato ingrediente, la presenza di quest'ultimo in tale prodotto, quando invece, in effetti, tale ingrediente è assente (e tale assenza emerge unicamente dall'elenco degli ingredienti).
La Corte ritiene che nella situazione in cui l'etichettatura di un prodotto alimentare e le relative modalità di realizzazione, considerate nel loro insieme, suggeriscono che tale prodotto contiene un ingrediente che in realtà è assente, tale etichettatura induce in errore l'acquirente sulle caratteristiche del prodotto in questione. Siccome lo scopo dell'etichettatura è quello di informare il consumatore sulle caratteristiche del prodotto, viene ritenuto forviante e pertanto scorretto indicare sulla confezione di un prodotto alimentare un ingrediente che non figura nella lista degli ingredienti.
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Etichettatura allergeni nella somministrazione

Con una recente circolare dello scorso 6/02/2015 il Ministero della Salute ha fornito indicazioni per la comunicazione delle informazioni sugli allergeni di cui al Reg. CE n. 1169/2011 da parte degli OSA che forniscono cibi pronti nell'ambito di ristoranti, mense, scuole, ospedali, servizi di catering.

In base a tali indicazioni sintetizziamo le opzioni di comunicazione possibili:

1) Indicazione direttamente nel menù su ogni alimento

Modalità di indicazione: Gli allergeni devono quindi essere già indicati in ogni alimento

2) Indicazione per iscritto di una dicitura tipo: "le informazioni circa la presenza di sostanze o di prodotti che provocano allergie o intolleranze sono disponibili rivolgendosi al personale in servizio"

Modalità di indicazione: Nell'attività deve essere presente un documento scritto in cui vengono messi in relazione, in modo chiaro e inequivocabile, gli alimenti agli allergeni. E' da evidenziare che il documento deve essere letto e conosciuto dalpersonale che deve firmare per approvazione.

3) Indicazione per iscritto, sul menù, sul registro o su apposito cartello, con la dicitura: "per qualsiasi informazioni su sostanze e allergeni è possibile consultare l'apposita documentazione che verrà fornita, a richiesta, dal personale in servizio"

Modalità di indicazione: Nell'attività deve essere presente un documento scritto in cui vengono messi in relazione, in modo chiaro e inequivocabile, gli alimenti agli allergeni. Tale documento dovrà essere fatto leggere al cliente che ne richieda la consultazione.

4) Utilizzo di mezzi informatici (codice QR, app per smartphone, etc.)

Modalità di indicazione: Nell'attività deve essere comunque presente un documento scritto in cui vengono messi in relazione, in modo chiaro e inequivocabile, gli alimenti agli allergeni. Tale documento dovrà essere fatto leggere al cliente che ne richieda la consultazione.

 

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Ritiro cioccolato Auchan potenzialmente pericoloso per i celiaci

Ritiro cioccolato Auchan potenzialmente pericoloso per i celiaci

Il Cioccolato finissimo al latte con cereali 85g Auchan
cod. ean. 8005476547891 prodotto per Auchan S.p.A. da Icam S.p.A è difettato da un errore di etichettatura: è indicata infatti la dicitura "senza glutine", mentre tra gli ingredienti sono presenti cereali contenenti l'allergene glutine.

Il problema riguarda i seguenti lotti
L 4237 scadenza 25/02/2016
L 4268 scadenza 25/03/2016
L 4322 scadenza 18/05/2016

che pertanto non vanno consumati da coloro che sono celiaci.

 

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Regolamento CE 1169 informazione allergeni nel menù

A partire dal 13 dicembre 2014 entrerà in vigore il Reg. CE 1169/11 che ha come principale obiettivo l'armonizzazione dell' etichettatura al fine di garantire una maggiore trasparenza nei confronti del consumatore finale. Tra le novità, appunto l'entrata in vigore dell'obbligo di informazione al consumatore degli alimenti che provocano allergie e intolleranze.

Questo obbligo riguarderà non più i soli alimenti preconfezionati ma anche gli alimenti messi in vendita al consumatore finale senza preinballaggio o preinballati al momento della vendita quali quelli forniti appunto dai ristoranti, mense, pubblici esercizi.

Ad oggi il legislatore italiano non ha emanato alcuna disposizione ma solo una nota circolare con la quale si indicano i contenuti della normativa nazionale vigente che perderanno di fatto efficacia, ciò che verrà assorbito e ciò che rimarrà vigente con l'entrata in vigore del Regolamento Comunitario dal prossimo 13 Dicembre. Di fatto non esistono indicazioni specifiche sulle modalità di indicazione delle informazioni al consumatore.

Il Ministero dello sviluppo economico ha comunque annunciato un provvedimento che modificherà la legislazione nazionale (D.Lgs.109/92) armonizzandola con il regolamento CE. Siamo altresì in attesa dell'annunciato provvedimento che conterrà le sanzioni da applicare per la violazione delle nuove norme. Il tutto potrebbe arrivare a giorni e nè daremo ampia diffusione.

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