Avvicendamento tra medici competenti, interpello: a chi spetta l’invio della comunicazione dati aggregati e di rischio?

Avvicendamento tra medici competenti, interpello: a chi spetta l’invio della comunicazione dati aggregati e di rischio?

L’Associazione sindacale CIMO (Sindacato dei medici) ha formulato due quesiti sull’eventualità di un avvicendamento di medici competenti nel corso dell’anno, chiedendo:
– a quale medico spetti la comunicazione obbligatoria dei dati aggregati e di rischio dei lavoratori sottoposti a sorveglianza sanitaria (Comunicazione Medico competente),
– se l’invio dei dati debba essere effettuato anche qualora nell’anno precedente non sia stata svolta alcuna attività di sorveglianza sanitaria.

La Commissione Interpelli precisa che il TU Sicurezza non disciplina il caso specifico dell’avvicendamento ai fini della trasmissione delle informazioni, ma operativamente INAIL ha indicato che: L’obbligo sussiste in capo al medico competente risultante in attività allo scadere dell’anno interessato dalla raccolta delle informazioni, che devono essere trasmesse entro il trimestre dell’anno successivo“.

Rispetto all’invio dei dati nel caso in cui nell’anno precedente non sia stata svolta alcuna attività di sorveglianza sanitaria, la Commissione risponde che l’obbligo permane anche nel caso in cui non sia stata effettuata sorveglianza sanitaria nell’anno di riferimento, tenuto conto che il modello 3B prevede l’inserimento di ulteriori informazioni anche di carattere più generale, evidenziando che sul punto l’INAIL sul proprio sito aveva evidenziato che “anche nel caso di non effettuazione di visite mediche nell’anno, vige l’obbligo di invio dei dati inerenti l’esposizione ai rischi lavorativi specifici.”

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