Pubblicato il decreto correttivo in materia di sicurezza sul lavoro

Il D. Lgs. n° 106 del 3 agosto 2009 – approvato dal Governo il 29 luglio scorso e pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 5 agosto – introduce una serie di novità in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro che riguardano essenzialmente le procedure di valutazione dei rischi (anche con riferimento alle modalità di apposizione della data certa), l'istituzione di una sorta di "patente a punti" per le imprese edili, una rivisitazione delle sanzioni, la proroga per quanto riguarda la valutazione dei rischi da stress lavoro-correlato, l'abrogazione del divieto di visita preassuntiva, etc…
Il nuovo testo è entrato in vigore il 20 agosto 2009.

 

DISPOSIZIONI GENERALI: PRINCIPALI NOVITÀ CHE INTERESSANO LE IMPRESE (segue)

Lotta al lavoro irregolare e tutela della sicurezza dei lavoratori
È prevista la sospensione dell'attività:
– in caso di lavoratori irregolari (ovvero non indicati, al momento di una visita ispettiva, nei documenti obbligatori) in misura pari o superiore al 20% degli occupati nell'azienda;
– quando siano accertate gravi e reiterate violazioni in materia di sicurezza.
 
Sorveglianza sanitaria (visite mediche, cartelle sanitarie e di rischio, etc…)
È stata ripristinata la possibilità di effettuare le visite mediche previste nel piano di sorveglianza sanitaria aziendale in fase preassuntiva.
È stato precisato che il datore di lavoro deve:
– inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria e richiedere al medico competente l'osservanza degli obblighi previsti a suo carico;
– nei casi di sorveglianza sanitaria, comunicare tempestivamente al medico competente la cessazione del rapporto di lavoro;
– conservare l'originale della cartella sanitaria e di rischio del lavoratore per almeno dieci anni dalla cessazione del rapporto di lavoro.

Visite finalizzate alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti
Nei casi ed alle condizioni previste dall'ordinamento, le visite preventive, periodiche, effettuate in occasione del cambio di mansione, preassuntive o precedenti alla ripresa del lavoro devono essere finalizzate anche alla verifica di assenza di condizioni di alcol dipendenza e di assunzione di sostanze psicotrope e stupefacenti.

Consultazione dei documenti inerenti la sicurezza (D.V.R. e D.U.V.R.I.) da parte del R.S.L.
Sono state precisate le modalità di consegna (anche su supporto informatico) del Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.) e del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I) al/ai rappresentante/i dei lavoratori per la sicurezza; tali documenti possono essere consultati esclusivamente in azienda.

Comunicazioni all'I.N.A.I.L. (infortuni di un giorno e nominativo del R.S.L.)
L'obbligo di comunicare all'I.N.A.I.L. (o all'I.P.S.E.M.A.) in via telematica, entro 48 ore dalla ricezione del certificato medico, gli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno escluso quello dell'evento (prognosi non oltre tre giorni) è stato subordinato all'emanazione del decreto che dovrà istituire il Sistema Informativo Nazionale per la Prevenzione (ancora da emanarsi).
L'obbligo di comunicare all'I.N.A.I.L. (o all'I.P.S.E.M.A.) in via telematica i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza riguarda, in fase di prima applicazione, i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori già eletti o designati (e, pertanto, si ritiene confermato al 16 agosto 2009 il termine stabilito nella Nota del Ministero del Lavoro del 15/05/2009). È poi previsto che tale comunicazione non venga effettuata annualmente (come dispone l'attuale normativa), ma solo in caso di elezione/designazione o cambiamento dei nominativi precedentemente indicati.
Saranno gli Organismi Paritetici a comunicare all'I.N.A.I.L. i nominativi delle imprese che hanno aderito al sistema degli stessi ed il nominativo o i nominativi del/i rappresentante/i dei lavoratori per la sicurezza territoriale/i.
 
Contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione (D.U.V.R.I. e costi per la sicurezza)
L'obbligo di redazione del Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (D.U.V.R.I.) non si applica ai servizi di natura intellettuale, alle mere forniture di materiali o attrezzature, nonché ai lavori o servizi la cui durata non sia superiore ai due giorni, sempre che essi non comportino rischi derivanti dalla presenza di agenti cancerogeni, biologici, atmosfere esplosive, etc…
Rimane confermato l'obbligo di indicare, nel contratto di appalto, i costi della sicurezza (a pena di nullità), ma si chiarisce che tali costi sono unicamente quelli necessari per eliminare o ridurre i rischi da interferenza.

"Patente a punti" nel settore edile
É stata prevista una "patente a punti" per la verifica dell'idoneità tecnico-professionale delle imprese edili che mira da un lato a garantire una corsia d'accesso preferenziali agli appalti ed ai finanziamenti pubblici alle aziende "sicure", dall'altro a mettere "fuori mercato" quelle che abbiano sistematicamente violato le disposizioni in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
L'azzeramento del punteggio inizialmente attribuito all'impresa per ripetute violazioni determinerà il blocco dell'attività e la chiusura dei cantieri.

Stress lavoro-correlato
La valutazione dei rischi da stress lavoro-correlato dovrà essere elaborata nel rispetto delle indicazioni che saranno date dalla Commissione Consultiva Permanente per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro. In difetto di tali indicazioni, l'obbligo decorrerà a far data dal 1 agosto 2010.

Data certa sul Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.)
Viene introdotto il principio secondo il quale, per dare "certezza" alla data del D.V.R., può essere sufficiente la sottoscrizione del documento da parte del datore di lavoro, del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e del medico competente.
 
Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi e del relativo documento
La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione.
In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.
Nei casi previsti (modifiche, infortuni significativi, evoluzione della tecnica, etc..), la valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata e le misure di prevenzione devono essere tempestivamente aggiornate. Il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato nel termine di trenta giorni.

Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi
È stato nuovamente abbassato a 30 lavoratori il tetto massimo entro il quale – nelle aziende artigiane ed industriali, fatti salvi specifici casi – il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti propri del servizio di prevenzione e protezione dai rischi, di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi e di evacuazione (dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza).

Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro dei compiti di primo soccorso e prevenzione incendi
Fatti salvi specifici casi, il datore di lavoro può svolgere direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione incendi ed evacuazione (dandone preventiva informazione al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza) nelle imprese o unità produttive fino a cinque lavoratori.
Il datore di lavoro che svolge direttamente i compiti di primo soccorso, nonché di prevenzione degli incendi e di evacuazione deve frequentare gli specifici corsi di formazione previsti.

Le novità cui si è fatto cenno, sono solo le principali: ulteriori modifiche sono state apportate anche ad altre parti del Testo Unico, ma – per evidenti ragioni di spazio ed esigenze di tempestività nella comunicazione – ne abbiamo omesso la trattazione in questa sede.
Rimandiamo pertanto alle prossime pubblicazioni ed alla diretta consultazione con le imprese interessate, invitando a contattarci per avere ulteriori informazioni.

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