Sanzioni scarichi idrici: riduzione delle sanzioni applicabili

Sanzioni scarichi idrici: riduzione delle sanzioni applicabili

scarico.fogna_200Sulla G.U. n. 59 del 12/03/2010 è stata pubblicata la L.n.36/2010, in vigore dal 27/03/2010.
Questa norma modifica l'art. 137 co. 5 del D.Lgs. 152/06, riguardante le sanzioni in caso di superamento della concentrazione di determinate sostanze negli scarichi autorizzati di acque reflue industriali. Mentre precedentemente la sanzione penale si applicava in caso di superamento di almeno uno dei limiti previsti nell'allegato 5 del D.Lgs. 152/06 ed indicati, rispettivamente, nella tabella 3, per scarichi in acque superficiali o fognature, oppure nella tabella 4, per scarichi sul suolo, ora tali sanzioni penali si applicano solo in caso di superamento dei limiti delle sostanze elencate nella tabella 5, che si riporta di seguito.

Queste sanzioni consistono nell'arresto fino a due anni e in un'ammenda tra 3.000 a 30.000 euro.
Pertanto, per il superamento dei limiti di concentrazione delle rimanenti sostanze delle tabelle 3 e 4 si applica l'art. 133 co. 1 del D.Lgs. 152/06, che prevede una sanzione amministrativa da 3.000 a 30.000 euro.
Le sostanze interessate sono le seguenti:
Arsenico
Cadmio
Cromo totale
Cromo esavalente
Mercurio
Nichel
Piombo
Rame
Selenio
Zinco
Fenoli
Oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti
Solventi organici aromatici
Solventi organici azotati
Composti organici alogenati (compresi i pesticidi clorurati)
Pesticidi fosforiti
Composti organici dello stagno
Sostanze classificate contemporaneamente «cancerogene» (R45) e «pericolose per l'ambiente acquatico» (R50 e 51/53) ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1997, n. 52, e successive modifiche

 

Il testo del provvedimento è presente nella sezione ambiente previa richiesta pasword gratuita per le imprese associate-clienti.

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