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Formazione sui diisocianati: quando è obbligatoria

Dal 24 agosto 2023 gli utilizzatori professionali e industriali di materiali con concentrazione di diisocianati superiore allo 0.1% dovranno possedere un attestato di avvenuta formazione per l’utilizzo sicuro dei prodotti.
Formazione sui diisocianati: quando è obbligatoria
La formazione obbligatoria è rivolto a chiunque utilizzi i prodotti, siano lavoratore subordinato o lavoratore autonomo.
Cosa sono i diisocianati
I diisocianati sono un gruppo molto ampio di composti chimici caratterizzati dalla presenza di due unità di cianati ed un’unità di idrocarburi alifatici o aromatici; essi sono classificati in modo armonizzato come sensibilizzanti delle vie respiratorie di categoria 1 e come sensibilizzanti della pelle di categoria 1 e sono presenti in particolare in schiume, sigillanti e rivestimenti.
Quali sono i prodotti con i diisocianati
I prodotti che possono contenere diisocianati sono moltissimi, in particolare:
– schiume poliuretaniche (ma in molte la percentuale è sotto lo 0,1%);
– colle poliuretaniche, il più delle volte difenilmetano diisocianato MDI (anche qui in molte la percentuale di diisocianato è sotto allo 0,1%);
– catalizzatori di molte vernici bicomponenti, non solo per le poliuretaniche ma a volte anche per le vernici all’acqua;
– resine bicomponenti, adesivi, sigillanti, isolanti, vernici a base poliuretanica.
Quali sono le categorie di lavoratori coinvolte
Diversi gli ambiti applicativi, che possono spaziare dalle carrozzerie a molte lavorazioni dell’edilizia e affini (impiantisti, serramentisti, carpentieri in coperture, cappottisti, imbianchini), alla produzione di mobili, produttori di materie plastiche o componentistica per l’automotive.
Cosa fare se si ha a che fare con i diisocianati
Il primo passo da fare è controllare le schede di sicurezza nelle quali deve essere indicata l’eventuale presenza di diisocianati, ma anche, qualora presenti, la percentuale del componente.
Se la presenza dei diisocianati è superiore alla percentuale del 0,1%, si può cercare di sostituire il prodotto con uno con percentuale inferiore.
Nel caso non fosse attuabile questa scelta, è necessario attenersi alla normativa, effettuando un rigoroso percorso di valutazione dei rischi, formazione ed addestramento specifici, sorveglianza sanitaria per l’individuazione di soggetti vulnerabili.
Sanzioni
Le sanzioni previste consistono nell’arresto fino a 3 mesi o nell’ammenda da 40.000 a 150.000 euro.
Info line 0731/712180 oppure msorrentino@an.cna.it