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Ambienti di lavoro: PROTOCOLLO Condiviso 6 Aprile 2021
Il 6 aprile 2021 è stato sottoscritto il “Protocollo condiviso di aggiornamento delle misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2/COVID-19 negli ambienti di lavoro”, che aggiorna i protocolli condivisi già sottoscritti in precedenza dal governo e dalle parti sociali, in particolare quelli del 14 marzo e 24 aprile 2020.
La prosecuzione delle attività produttive può avvenire solo in presenza di condizioni che assicurino adeguati livelli di protezione per i lavoratori; tali condizioni e misure di prevenzione e protezione adottate dal Datore di Lavoro devono essere descritte in uno specifico documento aziendale che segua le indicazioni del protocollo condiviso, ossia il Protocollo aziendale di sicurezza anticontagio Covid-19.
Il Protocollo 6 aprile 2021 rinnova e aggiorna i precedenti accordi, in particolare nei seguenti punti:
Gli aggiornamenti riguardano in particolare:
- la riammissione al lavoro dopo l’infezione da Covid 19 per i positivi oltre il 21° giorno e “liberati” dall’AUSL potranno ritornare in azienda solo dopo la negativizzazione certificata da un tampone molecolare o antigenico (veloce);
- il chiarimento che in tutti i casi di ambienti di lavoro condivisi è obbligatorio l’uso della mascherina chirurgica fatta salva l’adozione di dispositivi di protezione individuale di livello superiore;
- il ruolo del medico competente che deve intervenire nelle situazioni di informazioni mediche dei lavoratori protette dalla Legge sulla privacy;
- la sostituzione, tra i motivi che richiedono l’accertamento della situazione sanitaria, del termine sintomi di malattie da raffreddamento con il più ampio “sintomi influenzali”;
- l’obbligo di non entrare in azienda se provenienti da zone a rischio o in caso di contatto con positivi nei 14 giorni precedenti;
- in caso di presenza di lavoratori di ditte esterne, l’obbligo di informare il medico competente dell’azienda committente di eventuali positività per la definizione dei contatti stretti;
- la pulizia a fine turno di tastiere, mouse, eccetera deve essere garantita anche con riferimento a strumenti di lavoro ad uso promiscuo;
- la correzione della definizione di lavoro agile che diventa “lavoro agile o da remoto” (legge 77/2020).
A proposito dei rientri in azienda, il Ministero della Salute ha emanato lunedì 12 aprile una circolare (vedere articolo) che chiarisce le procedure per la riammissione in servizio dopo assenza per malattia COVID-19 correlata e la certificazione che il lavoratore deve produrre al datore di lavoro, proprio sulla base del protocollo descritto.
Si ricorda che la mancata applicazione delle misure previste dal protocollo determina la sospensione dell’attività fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.