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SCAMBI INTRACOMUNITARI DI ALIMENTI DI ORIGINE ANIMALE: UVAC
Per “esportazione”, nell’ambito della normativa sanitaria si intende la commercializzazione di prodotti verso Paesi che non fanno parte dell’Unione Europea chiamati Paesi Terzi, mentre le attività di commercio che avvengono tra gli stati membri della UE vengono definite “scambi”.
Tutte le aziende che effettuano scambi con Paesi dalla Comunità Europea di animali o di prodotti di origine animale sono tenute a registrarsi presso l’UVAC (Ufficio veterinario adempimenti comunitari) della regione di competenza. regione di competenza.
Al momento dell’iscrizione viene attribuito un numero di registrazione e vengono fornite le credenziali (password e login) per notificare l’arrivo delle forniture dai Paesi della comunità europea. In caso di indisponibilità del mezzo informatico la notifica deve essere effettuata tramite fax all’UVAC e al settore veterinario territoriale di competenza.
L’obbligo riguarda tutte le attività che importano direttamente prodotti di origine animale indipendentemente dalla frequenza o dalla quantità, siano esse attività di vendita al dettaglio, all’ingrosso, somministrazione, ristorazione, ecc. L’introduzione in Italia di partite di animali e prodotti di origine animale deve essere segnalata all’UVAC, nelle 24 ore precedenti se si tratta di animali, con almeno un giorno feriale di anticipo se si tratta di prodotti di origine animale.
Al momento dell’iscrizione viene attribuito un numero di registrazione e vengono fornite le credenziali (password e login) per notificare l’arrivo delle forniture dai Paesi della comunità europea. In caso di indisponibilità del mezzo informatico la notifica deve essere effettuata tramite fax all’UVAC e al settore veterinario territoriale di competenza.
L’obbligo riguarda tutte le attività che importano direttamente prodotti di origine animale indipendentemente dalla frequenza o dalla quantità, siano esse attività di vendita al dettaglio, all’ingrosso, somministrazione, ristorazione, ecc. L’introduzione in Italia di partite di animali e prodotti di origine animale deve essere segnalata all’UVAC, nelle 24 ore precedenti se si tratta di animali, con almeno un giorno feriale di anticipo se si tratta di prodotti di origine animale.
Rientrano nel campo di applicazione della normativa, oltre a tutti i prodotti previsti dal Reg. CE 853/04, anche le attività di importazione di prodotti di origine animale “TRASFORMATI” (prodotti di origine animale ai quali l’aggiunta di ingredienti diversi non ne modifica la natura di origine animale) quali:
-yogurt alla frutta;
-formaggi alle erbe, al pepe, alle noci, ecc;
-prodotti a base di carne salati o insaccati contenenti spezie, aromi, ecc;
-prodotti della pesca e molluschi trasformati aromatizzati con erbe, ecc.
Non rientrano invece nella normativa le importazioni di prodotti “COMPOSTI” (prodotti contenenti un ingrediente di origine animale che non rappresenti l’ingrediente principale e non incide sulle caratteristiche del prodotto finito) quali:
– salse, ragù, maionese, ecc;
– gelati al latte, cioccolata, caramelle e altri prodotti dolciari;
– prodotti da forno contenenti strutto, latte, uova, ciccioli;
– panini imbottiti; paste alimentari farcite o all’uovo.
Non sono previste certificazioni sanitarie di accompagnamento per i prodotti oggetto di scambio.
Sanzioni: il Dlgs 23/2021 prevede specifiche sanzioni per il mancato adempimento degli obblighi previsti in termini di scambi.