Modifiche al Regolamento europeo sull’igiene dei prodotti alimentari

Modifiche al Regolamento europeo sull’igiene dei prodotti alimentari

 Lo scorso 4 marzo 2021 è stato pubblicato sulla Gazzetta europea il Regolamento (UE) 2021/382 della Commissione del 3 marzo 2021 che modifica gli allegati del regolamento (CE) n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio sull’igiene dei prodotti alimentari per quanto riguarda la gestione degli allergeni alimentari, la ridistribuzione degli alimenti e la cultura della sicurezza alimentare.

Gli allegati I e II del Regolamento (CE) 852/2004 sono modificati conformemente all’allegato del presente regolamento per quanto riguarda i seguenti tre aspetti:

  • la gestione degli allergeni alimentari,
  • la ridistribuzione degli alimenti a fini di donazione alimentare,
  • la cultura della sicurezza alimentare.

Lo scorso settembre 2020 la commissione del Codex Alimentarius ha adottato un codice di buone pratiche sulla gestione degli allergeni alimentari (CXC 80-2020), rivolto agli operatori del settore alimentare, che comprende raccomandazioni sulla mitigazione degli allergeni alimentari, attraverso un approccio armonizzato nella catena alimentare. Il Legislatore europeo, pertanto, seguendo tale linea, è intervenuto per adeguare i requisiti in materia di igiene al suddetto codice: per la gestione degli allergeni alimentari sono stati aggiunti due punti sull’utilizzo di attrezzature, veicoli e contenitori di sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze specificando che essi devono essere utilizzati soltanto per le sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze a meno che non siano stati puliti e controllati almeno per verificare l’assenza di eventuali residui visibili di tali sostanze o prodotti.

Nel Regolamento (CE) 852 dopo il Capitolo V è stato inserito il Capitolo V bis che affronta il tema della ridistribuzione degli alimenti definendo le modalità attraverso cui essa si può svolgere per garantire che essi non siano dannosi per la salute e siano adatti al consumo umano.

Nel Regolamento (CE) 852 dopo il Capitolo XI è stato inserito il Capitolo XI bis che tratta il tema della cultura della sicurezza alimentare strutturandolo secondo tre ambiti di intervento:

  • quello degli obblighi degli operatori del settore alimentare che devono istituire e mantenere un’adeguata cultura della sicurezza alimentare, e fornire prove che la dimostrino;
  • quello dell’impegno da parte della dirigenza;
  • quello della natura e delle dimensioni dell’impresa alimentare per l’attuazione della cultura della sicurezza alimentare.

Si sottolinea l’importanza di questo capitolo che formalizza gli obblighi sugli aspetti di sicurezza alimentare che precedentemente erano oggetto di applicazione dentro l’ambito degli schemi tecnici volontari di sicurezza alimentare quali BRC e IFS Food.

 

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