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Etichettatura ambientale degli imballaggi: in vigore dal 1° gennaio 2023
Si ricorda che a partire dal 1°gennaio 2023 entrerà in vigore la normativa sull’etichettatura ambientale degli imballaggi.
L’art. 219 c.5 del D.Lgs. 152/06 dispone che devono essere fornite opportune informazioni agli utilizzatori ed ai consumatori per migliorare la gestione dei rifiuti d’imballaggi.
In particolare, i produttori di imballaggi devono etichettarli in modo da fornire:
– ai consumatori finali (canale B2C) una corretta informazione riguardante la tipologia di imballaggio (la natura dei materiali utilizzati), la codifica alfanumerica identificativa del materiale di realizzazione e la corretta gestione dell’imballaggio come rifiuti;
– agli utilizzatori finali (canale B2B) i contenuti previsti per obbligo riguardano solamente la codifica alfanumerica identificativa del materiale, tutte le altre informazioni sono a discrezione del produttore.
L’apposizione di informazioni è obbligatoria per i soli imballaggi immessi nel territorio italiano e deve essere applicata a tutte le parti separabili manualmente.
Per l’esportazione di imballaggi occorre verificare eventuali disposizioni emanate dagli Stati di destinazione.
Nella legislazione nazionale non è precisato come debbano essere etichettati gli imballaggi, pertanto ciascuna azienda ha facoltà di comunicare le informazioni con modalità grafiche e di presentazione liberamente scelte purché efficaci e coerenti con gli obbiettivi previsti dall’art. 219,comma 5.
Per le tipologie di imballo non etichettabili (ad es. film estensibile, reggia, nastro adesivo, ecc…), possono essere utilizzate soluzioni alternative, quali: App, QR Code, dicitura sul documento di trasporto, ecc…
La responsabilità principale ricade sui produttori di imballi, ma gli utilizzatori hanno l’onere di sorvegliare che i produttori adempiano ai requisiti richiesti e sono inoltre tenuti ad utilizzare imballi conformi.
Si consiglia di stipulare specifici accordi tra le parti e che, nel caso sia l’utilizzatore ad apporre l’etichetta, il produttore si impegni comunque a fornire tutte le informazioni necessarie per una corretta etichettatura.
È consentito lo smaltimento di scorte di imballaggi non conformi alla normativa, anche successivamente al 1° gennaio 2022, a condizione che l’esercente dimostri (ad esempio attraverso le fatture o i DDT) di aver acquistato tali prodotti entro il 31 dicembre 2022.
Le sanzioni, in caso di utilizzo di imballaggi non conformi (tranne che per lo smaltimento delle scorte), vanno da 5.000 a 25.000 euro.
Per ulteriori approfondimenti in merito info line
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