Sull’intermediazione senza detenzione dei rifiuti

Anche l’intermediario senza detenzione dei rifiuti è soggetto al principio della responsabilità “condivisa”

In tema di rifiuti, l’attività di colui il quale si adoperi per mettere in contatto chi produce rifiuti e chi possiede un impianto idoneo a smaltirli è qualificabile come “intermediazione senza detenzione” ai sensi dell’art. 183, lett. L), D.Lgs. n. 152/2006; di conseguenza, il soggetto sarà sottoposto all’obbligo di iscrizione alla Categoria 8 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali e sarà suo onere effettuare le dovute attività di vigilanza e controllo, nel rispetto del principio della responsabilità condivisa nella gestione dei rifiuti.

Con la sentenza Cass. Pen., Sez. III, 3 agosto 2022, n. 30582, la S.C. si sofferma su un’interessante questione giuridica afferente all’individuazione delle responsabilità gravanti in capo al soggetto che svolge funzioni di intermediazione tra chi produce e chi riceve i rifiuti, senza tuttavia direttamente detenerli.

Nella fattispecie il giudice aveva condannato, per il delitto di attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti e per la contravvenzione di gestione non autorizzata di rifiuti, un soggetto che svolgeva le funzioni di intermediario senza detenzione di rifiuti che venivano avviati in ingente quantità presso alcune discariche abusive.

La Cassazione, dopo aver operato un’interessante ricognizione normativa della nozione di “intermediario” quale contenuta nel Testo Unico ambientale, ha escluso che possa esservi alcuna differenza tra l’intermediario e il “mero procacciatore” di affari, ovviamente relativi alla gestione di rifiuti di non egli non abbia la detenzione, evidenziando come non solo l’intermediario è sottoposto all’obbligo di iscrizione alla Categoria 8 dell’Albo Nazionale Gestori Ambientali, ma è anche tenuto a individuare i soggetti dotati dei titoli abilitativi necessari a gestire i rifiuti dei produttori, in base al principio della c.d. responsabilità condivisa.

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