Etichettatura ambientale imballaggi – obbligo ulteriormente rinviato al 31 dicembre 2022

Il 28 febbraio è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la Legge di conversione n. 15 del 25 febbraio 2022, con modificazioni del Decreto-Legge 30 dicembre 2021, n. 228, cosiddetto Decreto Milleproroghe. La legge ha modificato l’art. 11, comma 1, del D.L. 228/2021, disponendo un’ulteriore sospensione dell’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi fino al 31 dicembre 2022.

L’art. 11 del provvedimento prevede anche la possibilità di commercializzare le scorte dei prodotti già immessi in commercio o etichettati entro il 1° gennaio 2023.

La legge ha inoltre stabilito che il Ministero della Transizione Ecologica dovrà provvedere ad emanare delle “linee guida tecniche” per l’etichettatura ambientale degli imballaggi entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione (ovvero entro il 30 maggio 2022).

L’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi che interessa principalmente i produttori/importatori di materiali da imballaggio/imballaggi e tutti coloro che utilizzano imballaggi per commercializzare la propria merce.

Con il Decreto legislativo 116/2020, che recepisce le direttive UE 2018/851-852 sui rifiuti, sugli imballaggi ed i rifiuti di imballaggio, viene introdotto l’obbligo di etichettatura ambientale degli imballaggi al fine di facilitarne la raccolta, il riutilizzo ed il riciclaggio e di fornire una opportuna informazione ai consumatori sulla loro destinazione a fine vita.

Diventano co-responsabili delle informazioni ambientali degli imballaggi tutti i soggetti della filiera, a partire dai produttori di materiali di imballaggio fino a coloro che utilizzano il packaging per proteggere e/o confezionare le proprie merci; i produttori, in particolare, sono tenuti ad identificare il materiale d’imballaggio attraverso la codifica identificativa prevista dalla Decisione 97/129 CE avendo certezza della effettiva composizione merceologica dell’imballaggio nonché a fornire informazioni sulla destinazione finale dei rifiuti di imballaggio.

Pertanto le informazioni necessarie per una corretta etichettatura sono molto spesso condivise tra il produttore e l’utilizzatore dell’imballaggio stesso, in ragione del suo effettivo utilizzo. Tale modus operandi è disciplinato dagli operatori attraverso accordi commerciali che ne definiscano la responsabilità e gli oneri ricadenti sugli stessi in maniera condivisa. Sono previste sanzioni per qualsiasi soggetto della filiera immetta sul mercato interno imballaggi privi dei requisiti stabiliti.

I contenuti da riportare sull’etichettatura ambientale degli imballaggi siano diversi, a seconda della destinazione d’uso dell’imballaggio:

  • Se l’imballaggio è destinato al consumatore finale (B2C), sono obbligatorie sia la codifica alfanumerica identificativa del materiale come da Decisione 129/97/CE, che le informazioni per supportare il consumatore finale alla corretta raccolta differenziata dell’imballaggio;
  • Se l’imballaggio è destinato al canale professionale (B2B) oppure nel caso di imballaggi da trasporto o legati alle attività logistiche o di esposizione, i contenuti previsti per obbligo riguardano unicamente la codifica alfanumerica identificativa del materiale, mentre hanno carattere di volontarietà ulteriori informazioni aggiuntive sulla raccolta.

L’etichetta ambientale deve essere redatta per tutte le parti separabili manualmente dell’imballaggio e le informazioni potranno essere riportate sulle singole componenti separabili oppure sul corpo principale dell’imballaggio.  

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Etichettatura ambientale imballaggi – obbligo ulteriormente rinviato al 31 dicembre 2022

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