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Tutto sul Green Pass in vigore dal 6 agosto 2021 per l’accesso ad alcuni servizi
Dal 6 agosto 2021 l’accesso ai seguenti servizi e attività è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di green pass:
a) servizi di ristorazione svolti da qualsiasi esercizio, per il consumo al tavolo, al chiuso; b) spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto; eventi e competizioni sportive;
c) musei, altri istituti e luoghi della cultura (biblioteca, archivio, area archeologica, parco archeologico, complesso monumentale) e mostre;
d) piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra, centri benessere, anche all’interno di strutture ricettive, limitatamente alle attività al chiuso;
e) sagre e fiere, convegni e congressi;
f) centri termali, parchi tematici e di divertimento;
g) centri culturali, centri sociali e ricreativi e circoli associativi del Terzo settore, limitatamente alle attività al chiuso e con esclusione dei centri educativi per l’infanzia, compresi i centri estivi, e le relative attività di ristorazione;
h) attività di sale gioco, sale scommesse, sale bingo e casinò;
i) concorsi pubblici.
Si rammenta che il green pass attesta una delle seguenti condizioni: a) avvenuta vaccinazione anti-SARS-CoV-2, al termine del prescritto ciclo; b) avvenuta guarigione da COVID-19, con contestuale cessazione dell’isolamento prescritto in seguito ad infezione da SARS-CoV-2, disposta in ottemperanza ai criteri stabiliti con le circolari del Ministero della salute; c) effettuazione di test antigenico rapido o molecolare con esito negativo al virus SARS-CoV-2).
Tale disposizione si applica anche nelle zone gialla, arancione e rossa, laddove i servizi e le attività siano consentiti e alle condizioni previste per le singole zone.
La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l’applicazione mobile VerificaC19 (https://www.dgc.gov.it/web/app.html) che consente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione.
– Il controllo va effettuato solamente tramite VERIFICA DEL QR CODE, cartaceo o in formato digitale; la presentazione del semplice certificato di vaccinazione non ha valore di Green Pass;
– sono esclusi dal controllo i clienti che consumano all’esterno oppure in piedi all’interno, al banco; sono esclusi anche i clienti che fanno asporto, inoltre non sono tenuti ad esibire il Green Pass i soggetti esclusi per età dalla campagna vaccinale e i soggetti esenti sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo i criteri definiti con circolare del Ministero della salute;
– Non è richiesta alcuna registrazione di dati del titolare della Certificazione Verde;
Rispetto degli obblighi in materia di certificazioni verdi COVID-19
I titolari o i gestori dei servizi e delle attività di cui sopra sono tenuti a verificare che l’accesso ai predetti servizi e attività avvenga esclusivamente da parte di soggetti muniti di una delle certificazioni verdi COVID-19 (comma 4 dell’art. 9 bis DL n. 52/2021). La violazione delle disposizioni in materia di impiego di green pass è sanzionata ai sensi dell’articolo 4 del DL n. 19/2020: sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 400 a euro 1.000 (cfr: art. 13 del DL 52/2021, come integrato e modificato dall’art. 4 Decreto – Legge n. 105/2021) Dopo due violazioni di tale previsione, commesse in giornate diverse, si applica, a partire dalla terza violazione, la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da uno a dieci giorni. (cfr: art. 13, c.1, del DL n.52/2021, come integrato e modificato dall’art. 4 del Decreto – Legge n. 105/2021)
I soggetti deputati alla verifica sono:
a) i pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni;
b) il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell’apposito elenco disciplinato dall’art. 3, comma 8, della legge n. 94/2009;
c) i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati;
d) il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati;
e) i vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati;
f) i gestori delle strutture che erogano prestazioni sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali per l’accesso alle quali, in qualità di visitatori, sia prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati.
I soggetti delegati di cui alle lettere c), d), e) ed f) sono incaricati con atto formale recante le necessarie istruzioni sull’esercizio dell’attività di verifica.
Green pass alberghi e strutture ricettive
✅ Chiarimento del Ministero della Salute per il Green Pass negli alberghi e nelle strutture ricettive
📌I clienti di una struttura ricettiva possono accedere ai servizi di ristorazione offerti dalla struttura esclusivamente per la propria clientela, anche in caso di consumo al tavolo in un locale al chiuso, senza mostrare una certificazione verde COVID-19.
📌Nelle strutture ricettive il green pass è richiesto per quanto riguarda le attività al chiuso di piscine, centri natatori, palestre, sport di squadra e centri benessere, per i quali l’articolo 9-bis del decreto-legge n. 52 del 2021 specifica che l’obbligo si applica “anche all’interno di strutture ricettive”.
📌Nel caso in cui, invece, i servizi di ristorazione della struttura ricettiva siano aperti anche a clienti che non alloggiano nella struttura, l’accesso sarà riservato soltanto agli esterni in possesso del Green Pass, in caso di consumo al tavolo al chiuso.
Misure relative alla capienza delle sale per gli spettacoli aperti al pubblico
L’art. 4 del Decreto – Legge n. 105/2021, intervenendo sull’art. 5 del DL n. 52/2021, modifica la previgente disciplina in materia di capienza e accesso alle sale per gli spettacoli aperti al pubblico.
In particolare, il nuovo articolo 5 prevede i
- in zona bianca e in zona gialla, gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e in altri locali o spazi anche all’aperto, sono svolti esclusivamente con posti a sedere preassegnati e a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, sia per gli spettatori che non siano abitualmente conviventi, sia per il personale, e l’accesso è consentito esclusivamente ai soggetti muniti di green pass.
- In zona bianca, la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata all’aperto e al 25 per cento al chiuso nel caso di eventi con un numero di spettatori superiore rispettivamente a 5.000 all’aperto e 2.500 al chiuso.
- In zona gialla la capienza consentita non può essere superiore al 50 per cento di quella massima autorizzata e il numero massimo di spettatori non può comunque essere superiore a 2.500 per gli spettacoli all’aperto e a 1.000 per gli spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala.
Le attività devono svolgersi nel rispetto di linee guida adottate ai sensi dell’articolo 1, c. 14, del DL n. 33/2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 74/2020.
Restano sospesi gli spettacoli aperti al pubblico quando non è possibile assicurare il rispetto delle prescritte condizioni, nonché le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati.